Cassazione Civile, Ordinanza n. 15804/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
Nel procedimento di verifica dello stato passivo di una procedura fallimentare, il credito della società concessionaria della riscossione per l'importo complessivo di euro 178.381,30 non veniva ammesso dal giudice delegato perché mancava la procura. Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale osservava che la creditrice aveva poi prodotto la procura speciale mancante, ma non aveva fornito prova del credito, ritenendo necessario che la documentazione già depositata nella fase di insinuazione fosse nuovamente prodotta in giudizio e non potesse essere acquisita d'ufficio dal fascicolo fallimentare. La ricorrente censurava tale decisione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., sostenendo che nell'opposizione allo stato passivo non vi fosse un onere di nuova produzione dei documenti già depositati, essendo sufficiente la loro specifica indicazione nell'atto introduttivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al fatto che il giudice delegato aveva ammesso i crediti con riserva di produzione della procura, escludendo solo alcune voci accessorie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve soltanto indicare in modo specifico i documenti già prodotti nella fase di verifica del passivo, senza doverli riprodurre; in difetto, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio della procedura. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Patti, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente deve specificamente indicare i documenti di cui intende avvalersi e già prodotti nella verifica del passivo; la mancata nuova produzione non comporta decadenza se i documenti sono nel fascicolo della procedura, che il tribunale deve acquisire d'ufficio.
È il riferimento procedurale richiamato per la fase di opposizione allo stato passivo, nella quale i documenti già depositati in verifica possono essere richiamati senza nuova produzione.
Il secondo motivo prospettava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non lo esamina perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte opponente non è tenuta a riprodurre nuovamente i documenti già depositati nella fase di verifica del passivo, purché li indichi in modo specifico nell'atto introduttivo.
- Se un documento rilevante è già presente nel fascicolo della procedura fallimentare, il tribunale deve acquisirlo d'ufficio e non può rigettare l'opposizione per la sola mancata nuova produzione.
- La decadenza prevista dall'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. opera in relazione alla specifica indicazione dei documenti su cui l'opponente intende fondare la domanda, non come obbligo di duplicazione materiale degli stessi atti.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti e non necessitano di esame.
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