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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15801/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel fallimento di una società debitrice, il giudice delegato non ammetteva al passivo il credito vantato da un consorzio per oltre 11 milioni di euro. Il consorzio proponeva opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile perché tardiva: rilevava che un primo deposito telematico del ricorso, asseritamente effettuato il 14 marzo 2016, era stato poi rifiutato dalla cancelleria il 18 marzo 2016; riteneva però che la prova prodotta dal consorzio fosse insufficiente, perché costituita solo da copie PDF di stampe di quattro messaggi PEC e non dai file informatici originari con gli allegati, sicché non era possibile verificare contenuto dell’atto e registro di cancelleria utilizzato. Il consorzio ricorreva per cassazione denunciando violazione dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, della l. 53/1994 e dell’art. 34 d.m. 44/2011, sostenendo che la documentazione prodotta bastava a dimostrare la tempestività del deposito telematico, che l’eventuale irregolarità tecnica non comportava nullità e che, in caso di dubbi, il tribunale avrebbe potuto acquisire le informazioni dalla propria cancelleria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Teramo. Ha ritenuto errato l’impianto del provvedimento di merito, perché la tempestività del deposito telematico va valutata in base alla ricevuta di avvenuta consegna e, quando il deposito non si perfezioni per il rifiuto della cancelleria, la parte deve attivarsi immediatamente con un nuovo deposito o con l’istanza di rimessione in termini; tuttavia, in presenza delle ricevute PEC generate dal sistema, il tribunale non poteva pretendere dal depositante la prova ulteriore del contenuto effettivo dell’atto e del registro di cancelleria, dovendo invece verificare le ragioni del rifiuto e la tempestività della reazione della parte. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    la tempestività del deposito telematico si verifica con la ricevuta di avvenuta consegna; il deposito è una fattispecie a formazione progressiva e il buon fine completo è subordinato alle successive fasi del sistema.

  • l. 53/1994

    richiamata in via analogica dal tribunale per la prova delle notifiche telematiche; la Cassazione ne limita l’uso analogico rispetto al deposito telematico dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 34 D.M. 44/2011

    invocato nel motivo per sostenere l’irrilevanza delle irregolarità tecniche che non impediscono il raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 98 l. fall.

    il ricorso in opposizione allo stato passivo può essere depositato telematicamente; l’eventuale uso di un registro diverso integra mera irregolarità, non nullità, se l’atto giunge comunque a destinazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel procedimento per il deposito delle memorie in cassazione.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali occorre distinguere tra perfezionamento ai fini della tempestività, che si collega alla ricevuta di avvenuta consegna, e perfezionamento/efficacia complessiva dell’atto, che dipende anche dall’esito positivo delle fasi successive del sistema.
  • Se la fase finale del deposito telematico viene rifiutata dalla cancelleria, la parte deve reagire senza indugio: o rinnovando il deposito e contestando specificamente le ragioni del rifiuto, oppure chiedendo la rimessione in termini se la decadenza sia dipesa da causa non imputabile.
  • A fronte di una sequenza di ricevute PEC apparentemente regolare, la parte che deposita non deve provare in modo ulteriore il contenuto materiale dell’atto o il registro di cancelleria, salvo che la controparte contesti specificamente la dinamica o le ragioni poste a base del rifiuto.
  • L’utilizzo di un registro telematico diverso da quello corretto, in assenza di espressa sanzione di nullità, integra una mera irregolarità se l’atto risulta comunque inserito nei sistemi dell’ufficio e raggiunge lo scopo di instaurare il contatto processuale e rendere l’atto disponibile alle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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