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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15805/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato l'ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario complessivo di euro 977.131,74, composto da euro 550.000 per una pretesa cessione di azioni ed euro 477.131,74 per premi non versati relativi a forniture di merce. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non allegato il fatto costitutivo del credito da cessione di azioni e non assolto l'onere probatorio sul credito da premi non versati. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 93 l. fall. in relazione agli artt. 165, 171 e 173 l. fall. e agli artt. 2700-2709 c.c., sostenendo che una comunicazione del commissario giudiziale contenente evidenze contabili della debitrice, resa in sede di concordato preventivo e proveniente da pubblico ufficiale, avesse valore di atto pubblico e facesse piena prova sia degli importi a credito sia delle causali. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 93 e 55-56 l. fall. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non avesse considerato la compensazione tra il credito della debitrice, oggetto di decreto ingiuntivo opposto, e i propri asseriti crediti risultanti dalla comunicazione del commissario giudiziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fede privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e i fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza, non anche la verità sostanziale o la corrispondenza al vero delle dichiarazioni e dei contenuti contabili richiamati nel documento. Anche a voler qualificare la comunicazione del commissario giudiziale come atto pubblico, essa non poteva quindi valere come prova legale delle voci di spesa e delle causali del credito, che restano valutabili liberamente dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonoma consistenza, essendo logicamente dipendente dall'accoglimento del primo: una volta esclusa l'esistenza del credito per difetto di prova, non era configurabile la compensazione, mancando il presupposto di crediti e debiti reciproci ex art. 1241 c.c.; inoltre la verifica dello stato passivo è sede per l'accertamento dei debiti del fallito e non dei suoi crediti. Non sono state liquidate spese, poiché la curatela non ha svolto difese, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    regola la domanda di ammissione al passivo e l'onere di allegazione e prova del credito da parte del creditore istante.

  • art. 165 l. fall.

    qualifica il commissario giudiziale come pubblico ufficiale, ma tale qualifica non estende automaticamente la fede privilegiata al contenuto sostanziale delle sue comunicazioni.

  • art. 171 l. fall.

    disciplina la comunicazione del commissario giudiziale ai creditori nella procedura di concordato, utilizzata dalla ricorrente come fonte probatoria.

  • art. 173 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel collegamento con la disciplina del concordato preventivo, senza che la Corte ne fondi la decisione su tale norma.

  • artt. 2700-2709 c.c.

    sono richiamati per sostenere la prova legale del documento; la Corte precisa che l'art. 2700 c.c. attribuisce fede privilegiata solo agli elementi estrinseci dell'atto, non alla verità del contenuto dichiarativo o contabile.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    il contenuto dichiarativo del documento è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è il parametro formale del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo, poi ritenuto inammissibile.

  • artt. 93 e 55-56 l. fall.

    richiamati nel secondo motivo; la Corte osserva che la verifica del passivo è sede di accertamento dei debiti del fallito e non dei crediti del fallito stesso.

  • art. 1241 c.c.

    la compensazione presuppone l'esistenza di crediti e debiti reciproci tra le parti, presupposto che mancava per il rigetto della domanda di ammissione del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La fede privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. copre soltanto la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e i fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non la verità sostanziale delle dichiarazioni o dei dati contenuti nel documento.
  • Anche un documento proveniente da un soggetto che riveste, per le sue funzioni, la qualità di pubblico ufficiale non diventa prova legale del contenuto contabile o delle causali dei crediti ivi indicati: tali elementi restano soggetti alla libera valutazione del giudice.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve provare il fatto costitutivo del proprio credito; in difetto di prova, non può utilmente invocarsi la compensazione, perché essa richiede l'esistenza di crediti e debiti reciproci già accertati o comunque dimostrati.
  • La verifica del passivo fallimentare è strumento di accertamento dei debiti del fallito verso i terzi e non sede per accertare crediti del fallito verso l'istante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCompensazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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