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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15802/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva insinuato al passivo fallimentare un credito molto superiore a quello ammesso dal Tribunale, relativo a forniture di capi di abbigliamento documentate da fatture insolute emesse tra il 2009 e il 2013. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la parte, pur avendo depositato tempestivamente il ricorso cartaceo, non avesse prodotto i documenti per un errore nella trasmissione telematica; aveva escluso la rimessione in termini e, conseguentemente, anche la prova testimoniale, perché i capitoli di prova richiedevano l'esibizione dei documenti non depositati. In Cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, la nullità del procedimento per violazione della disciplina dell'opposizione allo stato passivo e del deposito documentale, sostenendo che i documenti erano già stati prodotti nella fase di verifica del passivo e quindi il tribunale avrebbe dovuto acquisirli d'ufficio dal fascicolo fallimentare. Con il secondo motivo lamentava violazione delle norme sul deposito telematico e sulla rimessione in termini, per non avere il tribunale motivato sulla imputabilità dell'errore informatico e per non aver considerato rituale il deposito in presenza delle ricevute di accettazione e consegna.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve soltanto indicare specificamente i documenti già prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato; se uno di tali documenti non è riprodotto in modo materiale nell'opposizione, il tribunale ha il dovere di acquisirlo dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare. Poiché dal ricorso risultava che la società aveva elencato specificamente i documenti già depositati nella fase anteriore, non poteva dichiararsi alcuna decadenza per mancata produzione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Palermo è stato quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    nell'opposizione allo stato passivo l'opponente soddisfa l'onere di indicazione specifica dei documenti già prodotti nella verifica del passivo; il giudice deve acquisire d'ufficio dal fascicolo della procedura i documenti indicati ma non materialmente riprodotti nel ricorso

  • art. 95 l.fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso insieme alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 90 l.fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso insieme alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 9, comma 1, D.M. 11 febbraio 2011, n. 44

    richiamato nel secondo motivo in tema di deposito telematico

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012

    richiamato nel secondo motivo in tema di deposito telematico e perfezionamento del deposito

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di rimessione in termini

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto con il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto con il secondo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente non incorre in decadenza se i documenti su cui fonda la domanda sono già stati prodotti nella fase di verifica e sono specificamente indicati nell'atto di opposizione.
  • Quando un documento risulta già nel fascicolo della procedura concorsuale, il tribunale deve acquisirlo d'ufficio e non può rigettare l'opposizione per la sola mancata nuova produzione materiale dello stesso.
  • L'onere dell'opponente, in tale giudizio, è un onere di specifica indicazione dei documenti già versati agli atti, non necessariamente di reiterato deposito integrale se la documentazione è già nella disponibilità del fascicolo fallimentare.
  • Le censure concernenti la regolarità del deposito telematico e la rimessione in termini restano assorbite quando l'accoglimento di un diverso motivo rende superflua la loro delibazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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