Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35816/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione delle discipline antielusive applicabili alle società non operative per l’anno 2011 e alle società in perdita sistematica per l’anno 2012, diniego fondato sull’inammissibilità di un’unica istanza cumulativa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la CTR del Piemonte aveva confermato l’annullamento del diniego, ritenendo che l’unica istanza non fosse di per sé inammissibile, che il diniego fosse autonomamente impugnabile e che, nel merito, ricorressero ragioni oggettive di ritardo nell’avvio dell’attività imprenditoriale legate a vicende burocratico-urbanistiche. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla legittimazione e sugli atti impugnabili, per avere la CTR ammesso l’impugnazione del diniego privo di immediata pretesa impositiva; 2) riproposizione della stessa questione come error in iudicando; 3) violazione delle norme sulle istanze di disapplicazione, sostenendo che la contribuente aveva presentato una domanda cumulativa e generica, riferita a discipline ontologicamente diverse; 4) violazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni, per avere la CTR ritenuto provate le situazioni oggettive senza adeguato accertamento; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per avere ritenuto inapplicabili le due discipline antielusive senza esplicitare le ragioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che il diniego di disapplicazione di norme antielusive è atto autonomamente impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente la posizione dell’Amministrazione su un determinato rapporto tributario, pur senza essere compreso nell’elenco tassativo dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR aveva censurato il diniego per il solo dato formale dell’unicità della domanda, non per la asserita genericità della situazione oggettiva rappresentata. Ha esaminato congiuntamente quarto e quinto motivo, reputandoli in parte inammissibili e in parte infondati: la CTR aveva individuato fatti oggettivi, estranei alla volontà imprenditoriale, idonei a giustificare il ritardo dell’attività, con motivazione sufficiente e conforme ai principi in tema di prova contraria alla presunzione di non operatività; l’Agenzia mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è quindi stato respinto, con conferma della decisione favorevole alla società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili non è ostativo all’impugnazione di atti diversi quando essi portino a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria o la posizione dell’Amministrazione su un rapporto d’imposta.

  • art. 30 legge n. 724/1994

    Introduce una presunzione legale relativa di non operatività della società se i ricavi e altri proventi risultano inferiori al ricavo presunto calcolato sugli asset; il contribuente può superarla con prova contraria di situazioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento del risultato minimo.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    Consente la presentazione di istanza di disapplicazione delle norme antielusive in presenza di specifiche condizioni oggettive.

  • art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011

    Rinvia alle cause di non applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 l. n. 724/1994, estendendo il meccanismo anche alle società in perdita sistematica.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dall’Agenzia per contestare l’interesse ad agire/impugnare avverso il diniego.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni operate dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per lamentare una pretesa erronea valutazione del materiale probatorio da parte della CTR.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova della sussistenza delle situazioni oggettive di disapplicazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzate/contestaste nel giudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la tenuta presuntiva dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali invocati dall’Agenzia.

  • art. 24 Cost.

    Utilizzato dalla Corte per giustificare un’interpretazione estensiva dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 a tutela del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a sostegno della coerenza della disciplina antielusiva e della sua giustificazione nell’ambito della capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    Utilizzato dalla Corte per fondare l’interpretazione estensiva degli atti impugnabili in ossequio al buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato dall’Agenzia tra le norme concernenti i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

  • art. 1 D.M. 19 giugno 1998, n. 259

    Richiamato dall’Agenzia nel quadro della disciplina delle istanze di disapplicazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    Usato dalla Corte come criterio del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non è tassativo in senso assoluto: è impugnabile anche un atto diverso quando esso manifesti in modo chiaro una specifica pretesa tributaria o la posizione dell’Amministrazione sul rapporto fiscale.
  • Il diniego di disapplicazione di norme antielusive è autonomamente impugnabile dal contribuente, pur non essendo espressamente incluso nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, poiché integra un provvedimento che rende conoscibile il convincimento dell’ufficio su una determinata fattispecie fiscale.
  • La presunzione di non operatività delle società prevista dall’art. 30 l. n. 724/1994 è una presunzione legale relativa, superabile mediante prova contraria di situazioni oggettive straordinarie, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che abbiano impedito o ritardato il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi.
  • La prova contraria alla disciplina delle società di comodo deve consistere in fatti specifici e oggettivi, non in mere allegazioni generiche: è sufficiente che tali fatti rendano plausibile l’impossibilità o il rilevante ritardo nell’avvio o nello svolgimento dell’attività produttiva secondo standard economici ordinari.
  • Il giudice di merito che accerti l’esistenza di ragioni burocratiche o amministrative, documentate e non imputabili alla scelta imprenditoriale, può ritenere superata la presunzione di non operatività; in cassazione tale accertamento è censurabile solo per vizi di legittimità e non per una diversa valutazione del merito.
  • Una motivazione sintetica è sufficiente quando consenta di comprendere il percorso logico decisorio e raggiunga il minimo costituzionale, senza necessità di un’esposizione analitica di tutte le risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.