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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16141/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato, ai fini IRES, IRAP e IVA, i corrispettivi dichiarati in varie cessioni immobiliari riferite ad annualità dal 2004 al 2006, assumendo uno scostamento tra prezzo indicato nei rogiti e prezzo effettivo. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con conferma della rettifica per quattro compravendite e rigetto per le altre. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 1326, 1329, 1350, 1351, 1173, 2697 c.c. e dell'art. 1, comma 265, L. n. 244/2007, sostenendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo a documenti non idonei a provare un vincolo contrattuale dell'acquirente per un prezzo superiore a quello rogato: in un caso un preliminare sottoscritto solo dall'acquirente, in un altro una proposta irrevocabile di acquisto, in un altro ancora una dichiarazione della banca mutuataria che richiamava un compromesso, e in un ulteriore caso una menzione parziale di un preliminare non integralmente prodotto. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sufficienza degli indizi addotti dall'Ufficio, costituiti da valori OMI, perizie bancarie, importi dei mutui e dichiarazioni degli acquirenti, che avrebbero giustificato la presunzione di corrispettivi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale della società contribuente, ritenendo che le censure mirassero in sostanza a una rivalutazione del materiale indiziario e dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla rilevanza di preliminari, proposte irrevocabili e dichiarazioni bancarie ai fini della presunzione di maggior prezzo. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che per alcuni specifici atti la CTR aveva violato i limiti del ragionamento presuntivo, poiché lo scostamento tra mutuo erogato e prezzo dichiarato, anche solo unitamente ad altri elementi, poteva integrare una presunzione semplice idonea a fondare la rettifica; la Corte ha inoltre rilevato che, in materia di mutui superiori al prezzo o ai limiti di finanziabilità, spetta al contribuente allegare e provare eventuali ulteriori spese giustificative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla contribuente per contestare la rilevanza degli atti richiamati come prova di un vincolo contrattuale del prezzo superiore; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva nel ragionamento della CTR.

  • art. 1329 c.c.

    Invocato dalla contribuente in relazione alla proposta irrevocabile di acquisto; la Corte ritiene che la questione attenga soprattutto alla valutazione indiziaria del giudice di merito.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato per sostenere che la documentazione prodotta non integrasse un valido contratto preliminare idoneo a provare un prezzo superiore.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato per contestare l'efficacia probatoria di atti non completi o non sottoscritti nel modo richiesto per il preliminare.

  • art. 1173 c.c.

    Invocato nel motivo principale senza che la Corte ne accerti una violazione autonoma rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla contribuente per lamentare un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la valutazione della prova presuntiva compete al giudice di merito.

  • art. 1, comma 265, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La differenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale costituisce presunzione semplice, ma la Corte osserva che nel caso concreto il giudice di merito non si è basato solo sul valore normale, bensì anche su ulteriori elementi indiziari.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dall'Agenzia a fondamento della rettifica induttiva dei ricavi; la Corte ammette che, per alcuni atti, gli elementi addotti potevano integrare una presunzione semplice sufficiente.

  • art. 54 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata dall'Agenzia per la rettifica IVA sulla base di presunzioni semplici.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte afferma che l'eventuale illogicità della presunzione è censurabile nei limiti del corretto uso della regola inferenziale, ma non mediante una mera richiesta di rivisitazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato da entrambe le parti come parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di apparenza o omesso esame di fatti decisivi, non essendo tale vizio utilmente dedotto nel ricorso principale.

  • art. 38 T.U.B.

    Richiamato per affermare che, a fronte dei limiti massimi di finanziabilità, spetta al contribuente provare le eventuali spese ulteriori che possano giustificare mutui di importo superiore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso principale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato su rettifica del corrispettivo di cessione immobiliare, la prova del maggior ricavo può essere fornita anche mediante presunzioni semplici; il giudice di merito può valorizzare un solo elemento, purché grave, preciso e concordante, e la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'erronea applicazione dei criteri legali della prova presuntiva.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della maggiore o minore attendibilità degli indizi; è necessario denunciare un effettivo errore di sussunzione della presunzione entro l'art. 2727 c.c. o un omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini della rettifica del prezzo di vendita immobiliare, possono assumere rilievo indiziario non solo il valore OMI o le perizie bancarie, ma anche documenti quali preliminari, proposte irrevocabili o dichiarazioni rese nell'ambito della pratica di mutuo, se idonei a corroborare il ragionamento inferenziale sul prezzo effettivo.
  • Lo scostamento tra importo del mutuo erogato e prezzo dichiarato in rogito può costituire, da solo o insieme ad altri elementi, una presunzione sufficiente del maggior corrispettivo; se il contribuente deduce che la maggiore erogazione sia giustificata da ulteriori spese o esigenze finanziarie, deve allegarle e provarle specificamente.
  • La differenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale costituisce una presunzione semplice, ma la sua efficacia non può essere negata in astratto quando sia corroborata da ulteriori elementi indiziari concreti riferiti alla specifica compravendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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