Cassazione Civile, Ordinanza n. 24793/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo che ha contestato al titolare di impresa di aver formalmente stipulato un appalto con una cooperativa, ritenuto in realtà schermo di una somministrazione illecita di manodopera. Dall’accertamento sono derivati un verbale unico, una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS e un’ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato del lavoro. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, mentre ha annullato le iscrizioni a ruolo per INAIL e INPS perché formate in pendenza di giudizio; la Corte d’appello ha confermato il rigetto sul punto decisivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 350, comma 7, e 63 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni rese in sede ispettiva non fossero utilizzabili nel processo civile/lavoristico perché assunte senza difensore quando la condotta era ancora penalmente rilevante; 2) violazione dell’art. 2 c.p., prospettando una sorta di ultrattività della disciplina penale più favorevole dopo la depenalizzazione e richiamando la prescrizione del reato; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero trascurato le testimonianze rese in giudizio, che a suo dire avrebbero dimostrato la genuinità dell’appalto e l’autonomia organizzativa della cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. e le garanzie dell’art. 350 c.p.p. sono regole proprie del processo penale e non si estendono al processo civile; il giudice civile può invece valorizzare, con prudente apprezzamento, anche dichiarazioni rese in sede ispettiva o in altri contesti, purché le valuti criticamente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito ed inoltre non pertinente rispetto all’oggetto accertato e alla normativa applicabile; la Corte ha anche precisato che la fattispecie richiamata dal ricorrente era stata abrogata dall’art. 55 d.lgs. n. 81/2015 e solo successivamente reintrodotta in termini sostanzialmente identici. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la censura non configurava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma una contestazione della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito se sorretta da prudente apprezzamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La garanzia dell’assistenza del difensore nelle sommarie informazioni è propria del procedimento penale e non si estende all’accertamento amministrativo o al processo civile; la sua violazione non determina inutilizzabilità nel giudizio civile.
La sanzione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti opera nel processo penale e non produce effetti fuori di esso; il giudice civile può comunque trarre elementi di prova da tali dichiarazioni con adeguato vaglio critico.
L’utilizzabilità delle prove è categoria propria del rito penale e non del processo civile.
art. 220 d.lgs. n. 271 del 1989
La disposizione sugli atti di indagine quando emergano indizi di reato è prevista ai fini del processo penale e non impone regole vincolanti nel giudizio civile.
La censura era costruita dal ricorrente per sostenere una pretesa ultrattività della norma penale più favorevole, ma la questione è stata ritenuta nuova e non pertinente rispetto al caso deciso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione della contravvenzione; la Corte non ha accolto la prospettazione perché estranea al thema decidendum e non compatibile con gli accertamenti di merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercitato poteri officiosi indebiti; non basta lamentare che abbia preferito alcune prove ad altre.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per le dedotte violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale quando si contesta la valutazione della prova.
Richiamato dal ricorrente come fattispecie di somministrazione fraudolenta; la Corte osserva che la norma fu abrogata dall’art. 55 d.lgs. n. 81/2015 e successivamente reintrodotta, ma chiarisce che tale questione non era stata oggetto dell’accertamento di merito.
art. 55, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2015
Ha abrogato l’art. 28 d.lgs. n. 276/2003.
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018
Ha introdotto l’art. 38-bis nel d.lgs. n. 81/2015, reintroducendo la contravvenzione di somministrazione fraudolenta in termini sostanzialmente identici all’originaria disciplina.
Norma reintrodotta che tipizza nuovamente la somministrazione fraudolenta.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016
Richiamato in relazione alle ipotesi di depenalizzazione in senso tecnico di talune contravvenzioni punite con sola pena pecuniaria.
Le sanzioni amministrative introdotte si applicano anche alle violazioni anteriori, salvo che il procedimento penale sia già definito con sentenza o decreto irrevocabili.
Disciplina la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e la sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Massime di principio
- Nel processo civile il giudice può utilizzare, come elementi di convincimento, dichiarazioni rese in sede ispettiva o in altri procedimenti, anche quando esse sarebbero inutilizzabili nel processo penale, poiché l’inutilizzabilità penale non si proietta automaticamente oltre quel rito.
- La violazione delle regole di assunzione della prova penale non determina di per sé invalidità o inutilizzabilità nel giudizio civile, salvo diversa previsione espressa dell’ordinamento processuale civile.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non affrontate nella sentenza impugnata.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il merito della valutazione probatoria del giudice; è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, omesso il rispetto di una regola legale di valutazione o attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto.
- Quando il giudice di merito motiva sulle prove testimoniali e sulle risultanze ispettive, la scelta di dare maggior credito ad alcune fonti rispetto ad altre rientra nel prudente apprezzamento del giudice ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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