Cassazione Civile, Ordinanza n. 24815/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte d’appello, del diritto di un assicurato a ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore alla domanda, applicando la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa richiamata e valorizzando il cumulo dei contributi versati nella gestione separata e nell’assicurazione generale obbligatoria. L’INPS ha impugnato la decisione con un solo motivo, deducendo violazione dell’art. 3 del D.M. n. 282 del 1996: secondo il ricorrente, quando l’assicurato si avvale della facoltà di computare nella gestione separata anche i contributi accreditati nell’AGO, la pensione a carico della gestione separata non può decorrere prima della domanda di opzione/computo, perché solo da quel momento si forma il montante contributivo utile alla liquidazione della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui, in caso di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata con computo dei contributi dell’AGO, la decorrenza non va fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma alla data di presentazione della domanda con cui l’assicurato esercita la facoltà di computo/opzione. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla stessa corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 D.M. 282/1996
consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO ai fini della liquidazione di un'unica pensione a carico della gestione separata
La facoltà di computo dei contributi di altra gestione determina anche il momento di decorrenza della pensione, che coincide con la domanda di opzione/computo, poiché solo da allora tali contributi entrano nel montante utile alla liquidazione.
art. 6 L. 155/1981
È richiamato congiuntamente al D.M. 282/1996 per affermare che la decorrenza della pensione, quando si esercita l’opzione di computo, coincide con la presentazione della domanda.
art. 1, comma 7, L. 335/1995
È la disciplina della gestione separata richiamata nella sentenza impugnata come base del diritto alla pensione di vecchiaia.
art. 1, comma 20, L. 335/1995
È richiamato nel quadro normativo della gestione separata e del trattamento pensionistico oggetto di causa.
art. 1, comma 3, L. 243/2004
È richiamato dalla sentenza di merito quale clausola di salvaguardia, ma la Corte di cassazione non ne fonda il decisum.
art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
È richiamato dalla sentenza di merito quale ulteriore base per la salvaguardia invocata dal pensionato, ma non è la norma decisiva della cassazione.
Massime di principio
- Quando l’assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata contributi versati in altra gestione, la decorrenza della pensione non coincide con il mero perfezionamento dell’età pensionabile, ma con la data della domanda di opzione/computo.
- Il montante contributivo rilevante per la liquidazione della pensione a carico della gestione separata si completa solo con l’esercizio della facoltà di cumulo/compute dei contributi di altra gestione; prima di tale domanda non può decorrere il trattamento fondato anche su quei contributi.
- In presenza di disciplina speciale che consente l’unificazione dei contributi tra gestioni, la decorrenza del trattamento va coordinata con il momento in cui il diritto viene concretamente fatto valere tramite apposita domanda amministrativa.
- La prestazione pensionistica richiesta sulla base di contributi di gestioni diverse non può essere liquidata con decorrenza anteriore al momento in cui tali contributi siano stati validamente attratti nel calcolo della pensione.
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