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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'accettazione della controparte; conseguentemente ha dichiarato estinto il processo. Non è stata quindi esaminata nel merito la correttezza delle statuizioni del tribunale fallimentare sulle singole voci di credito. Non sono state disposte spese di lite, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un ex dirigente dipendente di una società poi dichiarata fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito molto superiore a quello riconosciuto, comprensivo, tra l'altro, di trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, differenze retributive, premi/incentivi, compensazioni per riduzioni d'orario e somme per ferie, festività, permessi e versamenti previdenziali. Il tribunale fallimentare aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo in sintesi che il rapporto fosse rimasto sospeso dopo l'intervento della procedura, che il licenziamento successivo fosse ancora sub iudice, che quindi non vi fosse cessazione del rapporto idonea a far maturare t.f.r. e preavviso, e che le altre voci non risultassero provate o opponibili alla procedura. Avverso il decreto il creditore aveva proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e non sono disposte le spese secondo la previsione richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito delle censure proposte.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulle questioni sostanziali sottese alla controversia.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese nei termini previsti dalla disciplina richiamata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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