Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore subordinato volta a ottenere il superiore inquadramento contrattuale e le relative differenze retributive, sostenendo di aver svolto sin dal 2001 mansioni di preventivista con contenuto professionale tale da ricadere nella categoria B superiore (BS) o comunque in una posizione superiore rispetto a quella attribuita. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento e alle differenze salariali. La corte d'appello, in riforma parziale, ha invece ritenuto che le mansioni accertate fossero riconducibili alla categoria B1S e non alla categoria BS, valorizzando che mancasse la prova della "particolare importanza" delle mansioni richiesta per la categoria più alta, e ha inoltre applicato la prescrizione quinquennale alle differenze retributive, limitandole al periodo non prescritto. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 21 del CCNL settore elettrico, sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato in modo restrittivo e sostanzialmente abrogativo la categoria BS, escludendo dal suo ambito mansioni di preventivazione e direzione dei lavori che, a suo dire, avrebbero dovuto esservi ricondotte; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, in particolare il fatto che egli avesse sostituito un collega che svolgeva la medesima funzione con superiore inquadramento e la coincidenza delle mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte da tale collega.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava non a contestare l'interpretazione delle declaratorie contrattuali, che la corte territoriale aveva correttamente ricostruito secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma la valutazione di sussunzione delle mansioni accertate, attività riservata al giudice di merito; inoltre ha osservato che la censura si fondava su un ampliamento fattuale non emerso in causa e non verificabile in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non ricorrevano i presupposti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.: la sentenza d'appello aveva già dato conto che il lavoratore svolgeva mansioni di preventivista fin dal 2001, e la mera identità con le mansioni di un altro dipendente già inquadrato diversamente non è, di per sé, decisiva ai fini dell'inquadramento, essendo rilevante solo la riconducibilità delle mansioni alla declaratoria invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 21 CCNL addetti al settore elettrico 24 luglio 2001
Classificazione del personale; Gruppo B; categorie Bs superiore, Bs, B1 superiore, B1, B2 superiore e B2
La declaratoria contrattuale va letta secondo il tenore letterale e in coordinamento sistematico: la categoria B1S riguarda funzioni di concetto di maggiore rilevanza, mentre la categoria BS richiede funzioni di concetto di particolare importanza per ampiezza o natura.
L'interpretazione della clausola contrattuale deve partire dal significato letterale delle espressioni usate.
Le clausole del CCNL vanno interpretate anche in modo sistematico, coordinando le diverse declaratorie di categoria.
Ai fini della tutela dell'inquadramento superiore rileva solo la corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica invocata, non l'eventuale identità con quelle di altri lavoratori già inquadrati in quel livello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento processuale in cui è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e documenti su cui il motivo si fonda, con specifica riferibilità al fatto dedotto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di inquadramento superiore, il giudice deve interpretare la declaratoria contrattuale secondo i criteri letterale e sistematico, individuando il tratto distintivo della categoria superiore e verificando poi se le mansioni concretamente accertate vi rientrino.
- La censura di legittimità non può limitarsi a contestare il risultato della sussunzione o a proporre una diversa lettura del fatto, perché la verifica della corrispondenza tra mansioni accertate e categoria contrattuale appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico discusso e decisivo, e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Ai fini dell'art. 2103 c.c., non è giuridicamente rilevante la circostanza che un altro dipendente svolgesse le stesse mansioni con diverso inquadramento, se non nei limiti in cui tale dato provi la concreta riconducibilità delle mansioni alla qualifica rivendicata.
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