Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato iscritto alla gestione separata che, dopo avere maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti, ha chiesto la pensione di vecchiaia solo molti anni dopo, chiedendo anche il computo nella gestione separata dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria. La corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti, applicando la clausola di salvaguardia richiamata in sentenza. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione dell'art. 3 del d.m. 282/1996, sostenendo che, una volta esercitata la facoltà di cumulo/computo dei contributi di altra gestione nella gestione separata, la decorrenza della pensione non potesse essere anteriore alla domanda con cui tale opzione era stata esercitata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, quando l'assicurato si avvale della facoltà prevista dal d.m. 282/1996 di far computare nella gestione separata anche i contributi versati nell'AGO per ottenere un'unica pensione a carico di tale gestione, il montante contributivo utile alla liquidazione si forma solo al momento della domanda di opzione. Ne consegue che la decorrenza del trattamento non può essere ancorata al mero perfezionamento dell'età pensionabile, ma deve coincidere con la presentazione della domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere, ai fini della liquidazione di un'unica pensione a carico di tale gestione, anche i contributi accreditati nell'AGO; la decorrenza della pensione, in caso di esercizio di tale facoltà, coincide con la domanda di opzione/computo.
art. 6 l. n. 155 del 1981
richiamato insieme al d.m. 282/1996 come base normativa del principio secondo cui la contribuzione computata nella gestione separata può incidere sulla decorrenza del trattamento solo dalla data della domanda.
art. 1, comma 7, l. n. 335 del 1995
richiamato per identificare la gestione separata nella quale era iscritto l'assicurato.
art. 1, comma 20, l. n. 335 del 1995
richiamato per la disciplina della gestione separata e del trattamento pensionistico connesso.
art. 1, comma 3, l. n. 243 del 2004
richiamato dalla sentenza impugnata come clausola di salvaguardia applicata dalla corte territoriale.
art. 24, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
richiamato dalla sentenza impugnata come ulteriore base normativa per la salvaguardia della decorrenza del trattamento.
Massime di principio
- Quando l'assicurato sceglie di avvalersi della facoltà di computare nella gestione separata contributi versati in altra gestione, la pensione a carico della gestione separata decorre dalla data della domanda di opzione, non dal solo compimento dei requisiti anagrafici e contributivi.
- La facoltà di cumulo/computo dei contributi di altra gestione non ha efficacia retroattiva sulla decorrenza del trattamento, perché il montante contributivo utile alla liquidazione si perfeziona solo con l'esercizio della relativa opzione.
- In presenza di disciplina speciale sulla decorrenza del trattamento pensionistico, il giudice di merito non può anticipare la decorrenza alla maturazione astratta dei requisiti se la prestazione richiede la presentazione di una specifica domanda per rendere utili contributi provenienti da altra gestione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24793/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24815/2024 del 16/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →