Cassazione Civile, Ordinanza n. 37358/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2005 emesso nei confronti di una società poi in liquidazione. L'Ufficio contestava: da un lato, la deducibilità di spese legali, ritenendo che fossero riferite a prestazioni professionali svolte in anni d'imposta diversi da quello di imputazione; dall'altro, la deducibilità di costi riaddebitati dalla società capogruppo, per asserita carenza di inerenza. In appello la CTR aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente, ritenendo corretta l'imputazione delle spese legali al 2005 perché non preventivamente determinabili in anni precedenti e considerando inerenti i costi di gruppo perché la società non disponeva di un'organizzazione interna idonea a svolgere quei servizi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del divieto di domande nuove in appello, sostenendo che la deducibilità fondata sull'indeterminabilità del costo sarebbe stata prospettata solo in secondo grado; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e delle regole sull'onere della prova, deducendo che la CTR avrebbe invertito l'onere probatorio e fatto un'inferenza arbitraria sulla determinabilità del costo; 3) nullità per motivazione apparente sulla ripresa relativa ai costi di gruppo; 4) violazione delle norme su motivazione dell'atto e sull'onere della prova, per avere la CTR invertito l'onere in tema di inerenza; 5) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e delle presunzioni, sostenendo che la mera partecipazione a un cost sharing non prova l'inerenza. Nel giudizio interveniva anche la società in concordato, ma la sua costituzione è stata ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione della società in concordato preventivo, compensando le spese tra essa e l'Agenzia delle entrate. Nel merito del ricorso dell'Agenzia, ha rigettato tutte le censure: ha escluso la novità della domanda relativa alla deducibilità delle spese legali, ritenendo che restasse immutata la causa petendi fondata sul principio di competenza; ha ritenuto inammissibile la censura sulle spese legali perché diretta, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge; ha poi escluso la motivazione apparente sulla ripresa dei costi di gruppo, rilevando che la CTR aveva individuato i costi, valutato la documentazione e motivato in modo logicamente intellegibile sull'inerenza e sulla ripartizione. In conclusione, il ricorso dell'Agenzia è stato respinto e l'Ufficio è stato condannato alle spese in favore della società in liquidazione.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è vietata la proposizione di domande nuove in appello; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una mutazione della causa petendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio dedotto.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le prestazioni di servizi si imputano all'esercizio in cui sono ultimate, salvo che non sia ancora certa l'esistenza o determinabile oggettivamente l'ammontare; la spesa dell'avvocato segue il criterio di ultimazione della prestazione, che nei gradi di giudizio coincide con la pronuncia conclusiva del grado.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, la censura dell'Ufficio mirasse in sostanza a una rivalutazione del merito.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma non ha condotto a un accoglimento del ricorso.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto la CTR ha fornito una motivazione non apparente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, ma senza esito favorevole.
Richiamato dalla difesa erariale in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse violazione denunciabile nei termini prospettati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, non vi è domanda nuova quando in appello viene sviluppata o precisata una diversa argomentazione giuridica a sostegno della medesima pretesa sostanziale già dedotta in primo grado; ciò che conta è l'immutazione della causa petendi, non la diversa linea difensiva.
- Per i costi relativi a prestazioni di servizi, il criterio di competenza impone l'imputazione all'esercizio di ultimazione della prestazione; se la prestazione professionale è unitaria, la sua ultimazione coincide con la chiusura del grado di giudizio cui si riferisce.
- Chi contesta la deducibilità di un costo deve confrontarsi con il dato decisivo dell'ultimazione della prestazione e della sua oggettiva determinabilità; la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando la sentenza individua i costi, esamina la documentazione e spiega, sia pure sinteticamente, perché ritiene sussistenti inerenza e congruità.
- In tema di inerenza dei costi di gruppo, il semplice fatto che le spese siano riaddebitate nell'ambito di un accordo di cost sharing non è di per sé sufficiente né decisivo: occorre verificare in concreto l'attinenza dei costi all'attività d'impresa e la loro ripartizione secondo criteri documentati e ragionevoli.
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