Cassazione Civile, Ordinanza n. 34364/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006 notificati a una società e a vari soggetti collegati, con recupero di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, contestazione di omesse ritenute sugli utili presuntivamente occultati e, per i soci, omessa contabilizzazione di utili percepiti in ragione di maggiori redditi societari. I giudici di merito avevano annullato gli atti per asserita decadenza dell'Ufficio, ritenendo non operante il raddoppio dei termini d'accertamento ex art. 43, comma 3, DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972 perché l'Amministrazione non aveva prodotto la denuncia penale, impedendo al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia. L'Agenzia ricorreva deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che il raddoppio opera per il solo riscontro di fatti che comportano obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia. La parte resistente proponeva ricorso incidentale condizionato denunciando omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi emessi nei confronti della società estinta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere che il raddoppio dei termini di accertamento dipendesse dalla produzione della denuncia penale o dalla sua effettiva presentazione. Ha ribadito che il raddoppio consegue al mero riscontro di fatti astrattamente integranti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; il giudice tributario, se la questione è dedotta, deve svolgere una prognosi postuma sulla sussistenza di tali presupposti, senza dover accertare il reato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata aveva espressamente dichiarato assorbita la questione relativa alla società estinta, sicché non vi era omessa pronuncia. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, DPR 600/1973
introdotto dall'art. 37, comma 24, d.l. 4.7.2006 n. 223
il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di fatti che comportano obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia; il giudice deve verificarne i presupposti solo mediante prognosi postuma se la questione è dedotta.
richiamato nel motivo di ricorso dell'Ufficio in relazione alla disciplina dei termini d'accertamento.
art. 2 L. 74/2000
richiamato nel motivo di ricorso dell'Ufficio tra le norme violate.
rileva quale parametro per individuare i fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale, cui si collega il raddoppio dei termini.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata nel ricorso incidentale per omessa pronuncia.
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia della CTR.
richiamato per sostenere la nullità degli atti emessi nei confronti di società estinta.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità/successione per debiti tributari della società estinta e dei soci.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario non presuppone la prova dell'effettiva presentazione della denuncia penale, ma la sola esistenza di fatti che, se valutati ex ante, impongano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
- Quando il contribuente contesta l'uso del raddoppio dei termini, il giudice tributario deve limitare il proprio accertamento alla verifica postuma della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza estenderlo all'accertamento del reato.
- Non vi è omessa pronuncia se la sentenza di merito ha espressamente dichiarato assorbita la questione dedotta, poiché l'assorbimento costituisce una definizione esplicita del relativo motivo.
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