Cassazione Civile, Ordinanza n. 01162/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di una società di persone operante nella compravendita di immobili, recuperando a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA il maggior valore di alcuni immobili ceduti, assumendo la mancata contabilizzazione degli stessi come rimanenze iniziali e finali e l'omessa dichiarazione dei corrispettivi quali ricavi. In via conseguenziale erano stati emessi avvisi anche nei confronti dei soci per trasparenza. La CTR aveva rigettato gli appelli della società e dei soci. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione solo apparente, sostenendo che il giudice di merito non avesse esaminato due motivi di appello relativi alla correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 115 c.p.c., contestando che gli elementi valorizzati dalla CTR potessero integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere l'accertamento analitico-induttivo. Nel corso del giudizio la società e uno dei soci avevano definito la lite agevolata, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della società ricorrente e del socio che aveva definito la lite; per i restanti ricorrenti ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia, ma solo contestazione delle argomentazioni difensive già esaminate dal giudice d'appello; ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la scarsa economicità dell'operazione, il prezzo di vendita inferiore alle quotazioni di mercato, il contesto favorevole agli investimenti immobiliari e gli investimenti ingenti non giustificati costituivano elementi idonei a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa quando l'Ufficio motivi adeguatamente sugli indici di inattendibilità della contabilità e sugli elementi presuntivi di maggior reddito non dichiarato.
art. 40, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sull'accertamento, senza una distinta interpretazione autonoma nella decisione.
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
in tema di IVA consente il ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti per la rettifica dei dati dichiarati, in presenza di contabilità inattendibile o antieconomica.
art. 25, d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel motivo di ricorso quale norma applicabile alla rettifica della base imponibile IRAP, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una sua violazione autonoma decisiva, valorizzando piuttosto il tema della valutazione delle presunzioni e del divieto di riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette completamente di decidere su capi autonomamente apprezzabili o eccezioni; non basta il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni difensive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo per violazione di legge, ma nel caso il motivo è stato respinto/in parte dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla distinzione tra omessa pronuncia e vizi motivazionali, che non possono essere sovrapposti.
art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017
la definizione agevolata della lite determina cessazione della materia del contendere solo per i soggetti che vi aderiscono, senza estensione automatica agli altri coobbligati o soci.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di soccombenza, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione sull'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito ometta completamente di statuire su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o su un'eccezione; non è configurabile quando la censura si risolva nel mancato esame o nella non condivisone delle argomentazioni difensive.
- In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa e dell'IVA, una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità può essere rettificata sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta esposti gli indici di inattendibilità, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
- La contestazione dell'antieconomicità dell'operazione e la valorizzazione di dati oggettivi quali prezzo di vendita anomalo, scostamento dalle quotazioni di mercato e incongruenze negli investimenti legittimano il ricorso all'accertamento induttivo, salvo adeguata giustificazione del contribuente.
- La definizione agevolata della lite da parte di uno solo dei soggetti interessati da avvisi distinti non produce automaticamente effetti estensivi nei confronti degli altri soci o della società, quando la pretesa tributaria sia veicolata mediante atti separati rivolti a soggetti diversi e per imposte differenti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito delle risultanze fattuali e della valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →