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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02259/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, ritenuti rientranti nella disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio escludendo il diritto all'agevolazione, sul rilievo che il richiedente, all'epoca del sisma, fosse residente in un Comune non compreso nell'elenco di cui al D.P.C.M. 15 gennaio 1991, senza valorizzare invece la sua qualità di dipendente di un ente con sede a Catania. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel negare il beneficio al lavoratore dipendente che prestava attività in un Comune incluso tra quelli agevolati. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la disciplina agevolativa distingue nettamente tra attività imprenditoriale/professionale e lavoro dipendente: soltanto la prima, ove svolta nei Comuni colpiti, può risultare direttamente incisa dal sisma, mentre la seconda non comporta, di regola, un danno assimilabile, salvo prova che l'impresa datrice abbia cessato l'attività per effetto del sisma, circostanza non allegata né provata nel caso concreto. La Corte ha inoltre richiamato il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali e ha ribadito che la residenza in uno dei Comuni elencati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso, con conseguente onere probatorio a carico del contribuente, erroneamente posto dalla CTR a carico dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo proposto. Ha confermato la decisione della CTR che aveva negato il rimborso, per non essere il ricorrente inquadrabile nella categoria dei soggetti beneficiari dell'agevolazione nei termini dedotti e per non essere stata provata la residenza in uno dei Comuni compresi nell'elenco previsto dalla disciplina speciale. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato quale base normativa dell'agevolazione fiscale/rimborso invocata dal contribuente, ma non ritenuto idoneo a estendere il beneficio al lavoro dipendente nei termini sostenuti nel ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma agevolativa di riferimento per la restituzione dei tributi versati in relazione al sisma del 1990; interpretata restrittivamente

  • ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 3

    valorizzata come fonte che distingue tra lavoro professionale/imprenditoriale e lavoro dipendente ai fini dell'agevolazione

  • D.P.C.M. 15 gennaio 1991

    l'elenco dei Comuni ivi contenuto è considerato rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto al rimborso; la residenza in uno dei Comuni elencati è fatto costitutivo del diritto

  • art. 53 Cost.

    richiamato per affermare che le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, per evitare letture estensive incompatibili con il principio di capacità contributiva

  • art. 33, comma 5, Cost.

    richiamato per sottolineare la diversa base costituzionale dell'attività professionale/imprenditoriale rispetto al lavoro dipendente

  • art. 41, comma 1, Cost.

    richiamato a sostegno della distinta disciplina dell'iniziativa economica privata rispetto al lavoro subordinato

  • artt. 35 Cost. ss.

    richiamati come fondamento costituzionale della tutela del lavoro dipendente

  • art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    richiamato perché definisce "professionista" sia l'imprenditore sia il professionista intellettuale, entrambi operanti sul mercato a fine di lucro

  • art. 2229 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2082 c.c. e 3 cod. cons. per distinguere il lavoro professionale/imprenditoriale dal lavoro dipendente

  • art. 2082 c.c.

    richiamato come norma di inquadramento dell'attività d'impresa, distinta dal lavoro subordinato

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come norma di riferimento del lavoro subordinato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme al comma 1-quater ai fini del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di natura eccezionale devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, pena il contrasto con il principio di capacità contributiva.
  • Quando una disciplina agevolativa distingue tra attività imprenditoriale/professionale e lavoro dipendente, non è consentita un'assimilazione automatica tra le due situazioni, poiché esse sono diverse sia sul piano economico sia su quello giuridico.
  • Se la legge collega il beneficio alla residenza in un determinato territorio incluso in un elenco normativo, la residenza in quel Comune integra un fatto costitutivo del diritto e deve essere provata dal contribuente che lo invoca.
  • L'eventuale errata distribuzione dell'onere della prova da parte del giudice di merito non conduce all'accoglimento del ricorso se la Corte ritiene comunque infondata la pretesa sostanziale dedotta nel motivo.
  • Ai fini del riconoscimento di benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il danno rilevante per il lavoro dipendente non si presume in via automatica, ma richiede la dimostrazione di un'incidenza concreta sull'attività del datore di lavoro o sul rapporto lavorativo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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