Cassazione Civile, Ordinanza n. 16225/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di euro 6.454,30 richiesti in via monitoria da un laboratorio privato per prestazioni di specialistica ambulatoriale rese nel mese di ottobre 2014 e fatturate. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo, da un lato, il superamento dei limiti di spesa per l'anno 2014 nella macroarea della specialistica ambulatoriale e, dall'altro, la mancata emissione della nota di credito richiesta. Il tribunale rigettò l'opposizione. In appello, l'azienda sanitaria ripropose i motivi sul tetto di spesa, sulla nota di credito e sugli interessi. La corte territoriale accolse l'appello, ma non sul solo profilo tariffario: rilevò d'ufficio che la struttura non aveva dimostrato i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mancando la prova dell'accreditamento e di un valido contratto scritto efficace per il periodo delle prestazioni; il contratto prodotto, stipulato il 12 dicembre 2014, non poteva essere applicato retroattivamente a prestazioni già rese in ottobre 2014 e non era ipotizzabile alcuna sanatoria o ratifica ex post. Con il ricorso per cassazione il laboratorio dedusse quattro motivi: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per ultrapetizione e motivazione apparente, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 101 c.p.c. per avere la corte deciso su una questione non sollevata senza contraddittorio, violazione della disciplina dell'accreditamento e della contrattualizzazione dei rapporti con le strutture sanitarie private sostenendo che il contratto, pur stipulato dopo, dovesse applicarsi alle prestazioni dell'anno 2014 perché il contenuto era predeterminato dagli atti amministrativi e il contratto aveva funzione terminale e retroattiva, e infine violazione del giudicato interno in relazione all'affermazione del tribunale sulla validità ed efficacia del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di appello si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerla: la mancata prova dell'accreditamento e la mancata prova di un contratto scritto valido ed efficace. I motivi di ricorso, però, investivano solo la seconda ratio, ossia la questione del contratto scritto, senza censurare specificamente anche il profilo della mancanza di prova dell'accreditamento. Pertanto, anche a voler accogliere le doglianze sul contratto, sarebbe rimasta intatta un'autonoma ragione decisoria non impugnata, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'azienda sanitaria; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente, ma non consente di superare il difetto di censura verso una ratio decidendi autonoma.
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di una delle rationes della sentenza di appello.
richiamato come parametro del vizio di motivazione, senza che ciò incidisse sull'esito processuale.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova dei fatti costitutivi del credito, ma la censura non ha inciso sull'inammissibilità del ricorso.
invocato per dedotta violazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio.
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della contrattualizzazione dei rapporti tra struttura accreditata e azienda sanitaria.
art. 32, comma 8, l. 27 dicembre 1997
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie.
art. 2, comma 5, l. 28 dicembre 1995, n. 549
richiamato dalla ricorrente come base normativa del sistema tariffario e dei limiti di spesa.
art. 1, comma 32, l. 23 dicembre 1996, n. 662
richiamato dalla ricorrente nella disciplina dei rapporti con le strutture sanitarie accreditate.
richiamati per sostenere la validità, la formazione e l'efficacia vincolante del contratto stipulato tra le parti.
invocato per dedotta formazione del giudicato interno sulla sussistenza ed efficacia del contratto.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato formale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; se anche una sola ratio non è impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito: non basta dedurre errori generici della decisione, ma occorre colpire puntualmente tutte le basi giuridiche autonome della pronuncia impugnata.
- Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e azienda sanitaria, la pretesa di remunerazione delle prestazioni presuppone la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, tra cui l'accreditamento e il titolo contrattuale richiesti dalla disciplina applicabile.
- Se il giudice di merito ritiene mancante uno dei presupposti costitutivi del credito, la parte che ricorre per cassazione deve confrontarsi con tale specifica ragione decisoria; la sola contestazione di altri profili non consente l'accoglimento del ricorso.
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