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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16265/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un sollecito di pagamento TARI 2018 emesso dal Comune nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha poi accolto l’appello del Comune. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato nullità della sentenza per asserita insufficiente ed errata valutazione degli atti e dei documenti, sostenendo che il giudice d’appello non avesse considerato una denuncia di variazione ai fini TARES, sostitutiva dell’originaria dichiarazione TARSU, né la circostanza che il sollecito fosse privo di motivazione e riferimenti catastali e non richiamasse centro commerciale o parcheggio. Con il secondo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali sulla TARI, deducendo che il parcheggio seminterrato non fosse un locale tassabile ma una mera area standard/pertinenziale, non chiusa su ogni lato, quindi non imponibile. Con il terzo ha lamentato che il giudice d’appello non avesse valorizzato la denuncia di variazione presentata ai fini TARES, ritenendo che il Comune dovesse tenerne conto ai fini della riduzione della superficie tassabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare la valutazione delle prove e non un vero errore percettivo su prove inesistenti o travisate nei termini ammessi dall’art. 360 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui, formalmente ricondotto al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., mirava in realtà a contestare la violazione di legge, e comunque lo ha ritenuto infondato perché i parcheggi, siano essi coperti o scoperti, sono aree frequentate da persone e quindi presuntivamente produttive di rifiuti, sicché sono assoggettabili a TARI salvo prova contraria del contribuente circa l’esenzione o la pertinenzialità. Ha infine respinto il terzo motivo rilevando che, in materia TARI, le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione e comprovate con elementi oggettivi o documentazione idonea; non è sufficiente, da sola, la mera denuncia di variazione richiamata dalla società. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    il ricorso per cassazione non può essere usato per contestare il semplice cattivo apprezzamento delle prove; il n. 4 consente solo di denunciare anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o errori percettivi su prove inesistenti o travisate nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa un vizio riconducibile a tale norma.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la critica alla valutazione delle prove non integra di per sé un motivo ammissibile di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che vi sia stato un vizio denunciabile nei termini prospettati.

  • art. 132 c.p.c.

    serve solo a intercettare l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    in materia di esenzione TARI il contribuente sopporta l’onere di provare i presupposti dell’esenzione o della non tassabilità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente, ma non è riconosciuta alcuna nullità della sentenza d’appello nei termini dedotti.

  • art. 1, commi 641, 646, 647, 648, 660, 684, 685, 686, l. n. 147/2013

    la TARI colpisce l’occupazione o conduzione di locali e aree scoperte ad uso privato, con esclusione solo delle aree pertinenziali/accessorie e dei locali o aree obiettivamente non utilizzabili o non produttivi di rifiuti; le circostanze escludenti vanno dedotte nella denuncia originaria o di variazione e provate.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato come disciplina replicabile alla TARI; la tassa si applica a locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza, e il presupposto è l’occupazione o detenzione dell’area.

  • artt. 7, 9, 10, 36, 37, 38 regolamento TARI

    richiamati dalla ricorrente; la Corte non ne desume alcuna violazione decisiva diversa da quanto già affermato sulla tassabilità dei parcheggi e sull’onere della prova del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza incidenza sul decisum.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e al giusto processo, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente, ma non viene riconosciuta alcuna violazione.

  • artt. 19 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente, senza che ciò conduca all’accoglimento del ricorso.

  • d.P.R. n. 1142/1949, art. 53

    richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante ai fini della cassazione della sentenza impugnata.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: la mera critica alla valutazione delle prove documentali o alla loro attendibilità non integra, di regola, un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., salvo il ristretto caso di errore percettivo su prove inesistenti o oggettivamente travisate nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.
  • In materia di TARI, il presupposto impositivo è l’occupazione o detenzione di locali o aree scoperte idonei, in via presuntiva, a produrre rifiuti; i parcheggi, coperti o scoperti, sono normalmente aree frequentate da persone e quindi assoggettabili a tassazione salvo prova contraria del contribuente.
  • Le esclusioni dalla tassazione TARI non operano automaticamente: il contribuente deve allegare nella denuncia originaria o in quella di variazione le circostanze che rendono l’area non tassabile e deve provarle in giudizio con elementi oggettivi o documentazione idonea.
  • Il rapporto di pertinenzialità o l’inidoneità concreta dell’area alla produzione di rifiuti costituiscono fatti esentivi che gravano probatoriamente sul contribuente; la mera affermazione difensiva o la semplice esistenza di una denuncia di variazione non bastano se non supportate da riscontri oggettivi.
  • Ai fini dell’applicazione della TARI, la qualificazione urbanistica o funzionale dell’area non esclude di per sé la tassazione quando l’area sia comunque accessibile e frequentata da persone, essendo decisiva la sua potenziale capacità di produrre rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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