Cassazione Civile, Ordinanza n. 16126/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto una banca per ottenere la condanna al pagamento di euro 217,50, somma versata a titolo di imposta di registro per la registrazione di una precedente sentenza del Tribunale di Roma. Il giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo provato, tramite modello F23, l'avvenuto pagamento e affermando il diritto dell'attore a ripetere la somma dalla controparte soccombente nel precedente giudizio. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione assente o solo apparente; 2) violazione di legge per difetto di interesse ad agire, sostenendo che la sentenza da registrare costituiva già titolo esecutivo per recuperare anche le spese necessarie alla registrazione fiscale; 3) violazione del ne bis in idem e del giudicato, perché la nuova decisione avrebbe duplicato un diritto già coperto dal precedente titolo; 4) omesso esame dell’abusivo frazionamento del credito e della riproduzione di titoli esecutivi già esistenti; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per avere liquidato onorari superiori al valore della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ha qualificato la controversia come rientrante nell'equità necessaria del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., e ha affermato che, per le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo il d.lgs. n. 40 del 2006, il rimedio ordinario è l'appello a critica vincolata ex art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso diretto per cassazione. Poiché la decisione del giudice di pace era del 2019 e non ricorreva alcuna delle ipotesi speciali che consentono il ricorso per cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1100
la controversia è stata qualificata come decisione di equità necessaria, con conseguente applicazione del regime speciale delle impugnazioni
richiamato come ipotesi di equità facoltativa su concorde richiesta delle parti, distinta dall'equità necessaria
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia
è l'unico rimedio ordinario avverso le sentenze equitative necessarie del giudice di pace pubblicate dopo la riforma del 2006
ha modificato il regime delle impugnazioni delle sentenze equitative del giudice di pace, introducendo l'appello a critica vincolata
ricorso per cassazione ammesso solo nei casi indicati dalla legge, non per le sentenze del giudice di pace impugnabili con appello ex art. 339, comma 3, c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di interesse ad agire
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa esistenza di un titolo esecutivo già sufficiente
richiamato dal ricorrente a sostegno della violazione del giudicato/ne bis in idem
richiamato dal ricorrente a sostegno della violazione del giudicato/ne bis in idem
richiamato per la regolazione delle spese e per contestare la liquidazione di onorari superiori al valore della domanda
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
ha fondato il disposto relativo all'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, se pubblicate dopo il d.lgs. n. 40 del 2006, non sono direttamente ricorribili per cassazione: il rimedio ordinario è l'appello a critica vincolata ex art. 339, comma 3, c.p.c.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione deriva dalla scelta legislativa di riservare alle sentenze equitative del giudice di pace un sistema impugnatorio speciale, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Quando il giudice di pace decide in equità necessaria, il controllo sull'errore decisorio passa attraverso i motivi tassativi di appello e non tramite un ricorso diretto ex art. 360 c.p.c., salvo i casi eccezionali previsti dall'ordinamento.
- La qualificazione del provvedimento come sentenza di equità necessaria è decisiva ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione e prevale su censure di merito formulate nel ricorso per cassazione.
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