Cassazione Civile, Ordinanza n. 16123/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da due scritture private del 27 febbraio 2003 e del 4 settembre 2004, con le quali le parti avevano regolato rapporti inerenti a un'attività di negoziazione di immobili e a prestazioni tecniche. Il giudice di appello aveva escluso l'esistenza di una società di fatto tra le parti, ritenendo che il ricorrente non avesse conferito alcun apporto economicamente apprezzabile, ma aveva poi ritenuto nulli i patti per violazione del divieto di patto leonino e, sulla base dei movimenti patrimoniali tra le parti, aveva condannato il ricorrente a restituire alla società euro 22.041,00, confermando invece la condanna della società a pagare al ricorrente euro 163.934,16 a titolo di utili di impresa nella misura del 50%. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per illegittimità costituzionale della composizione del collegio con giudici ausiliari; 2) violazione dell'art. 2247 c.c. per l'esclusione del conferimento; 3) violazione dell'art. 2247 c.c. per l'affermazione della nullità del patto leonino; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per l'interpretazione unitaria della scrittura del 27 febbraio 2003; 5) violazione dell'art. 1419 c.c. per avere dichiarato la nullità dell'intero contratto; 6) violazione dell'art. 1418 c.c. per aver ritenuto nullo il contratto relativo ad attività tecniche; 7) omessa o perplessa motivazione sulla condanna al pagamento di euro 22.041,00 e sui relativi accessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non fondata la censura sulla composizione del collegio alla luce della disciplina transitoria richiamata e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha invece accolto i motivi dal secondo al settimo, ritenendo la sentenza di appello affetta da motivazione intrinsecamente inconciliabile: da un lato aveva escluso l'esistenza di una società di fatto, dall'altro aveva applicato il divieto di patto leonino, istituto che presuppone l'esistenza di una società; inoltre aveva mantenuto una condanna della società al pagamento di utili in favore del ricorrente pur affermando la nullità del rapporto e, contemporaneamente, aveva riconosciuto un credito restitutorio della società verso il ricorrente senza individuare correttamente il titolo giuridico delle poste di dare e avere. La Corte ha affermato che, una volta esclusa la società, occorreva qualificare correttamente il rapporto effettivamente intercorso tra le parti e, in caso di nullità, applicare i principi della ripetizione dell'indebito oggettivo e degli effetti restitutori retroattivi, non già costruire un indennizzo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
definisce il contratto di società e richiede il conferimento di beni o servizi; non può essere applicato se il giudice esclude l'esistenza stessa della società di fatto.
il divieto di patto leonino opera solo se tra le parti esiste un rapporto societario; non è applicabile in assenza di società.
invocato per l'interpretazione delle scritture private; la Corte di cassazione rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto comunque qualificare correttamente il rapporto effettivo.
richiamato in tema di nullità del contratto; la nullità va dichiarata solo in presenza di un effettivo vizio del negozio.
richiamato per la nullità parziale o totale; il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'eventuale nullità investisse l'intero contratto o una singola pattuizione.
evocato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme richiamate come veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 62-67 d.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013
disciplinano i giudici ausiliari di appello; la Corte richiama la temporanea tollerabilità costituzionale dell'assetto sino alla riforma complessiva entro il 31/10/2025.
art. 102 Cost.
richiamato nel primo motivo per censurare la partecipazione dei giudici ausiliari; la censura è disattesa.
art. 106 Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione alla magistratura onoraria e ai giudici ausiliari; la censura è disattesa.
Massime di principio
- Se il giudice di merito esclude l'esistenza di una società di fatto, non può poi applicare il divieto di patto leonino, poiché tale divieto presuppone l'effettiva esistenza di un rapporto societario.
- Il giudice che non condivida la qualificazione giuridica proposta dalle parti deve comunque qualificare correttamente il rapporto effettivamente esistito sulla base delle allegazioni e delle prove, senza lasciare il rapporto privo di un titolo giuridico coerente.
- La motivazione è viziata in modo decisivo quando contiene affermazioni reciprocamente inconciliabili sul titolo del rapporto e sulle conseguenze patrimoniali, rendendo incomprensibile la regula iuris applicata.
- La declaratoria di nullità di un contratto non genera un diritto a un indennizzo, ma fa sorgere, se ne ricorrono i presupposti, un'obbligazione di ripetizione dell'indebito oggettivo, con conseguente necessità di applicare i principi sulla restituzione e sull'onere della prova.
- In presenza di nullità del rapporto, il giudice deve ricostruire le restituzioni dovute secondo lo status quo ante e non può confermare utili o altri importi fondati su un titolo incompatibile con la nullità accertata.
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