Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16130/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un dipendente della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale, aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, dopo il diniego opposto dall'amministrazione con provvedimento del 7 novembre 2014. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il T.A.R., investito della riassunzione, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, in coerenza con l'orientamento delle Sezioni unite. La questione portata in Cassazione riguardava dunque quale giudice dovesse conoscere della domanda di riconoscimento delle provvidenze per vittime del dovere.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha richiamato la disciplina della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, e il d.P.R. n. 243 del 2006, ribadendo che il riconoscimento dei benefici per vittime del dovere configura un diritto soggettivo nei confronti della P.A., priva di discrezionalità sia sull'an che sul quantum delle provvidenze. Ha inoltre ribadito che tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale e non attiene al rapporto di lavoro subordinato pubblico, sicché la competenza e la giurisdizione spettano al giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. Non sono state adottate statuizioni sulle spese per la natura ufficiosa del procedimento e per la mancata attività difensiva delle parti.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563

    individua le categorie di soggetti che, se deceduti o invalidi permanentemente in servizio o nell'espletamento delle funzioni, hanno diritto alle provvidenze previste; la previsione è letta come fonte di un diritto soggettivo al beneficio al ricorrere dei requisiti.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564

    estende i benefici anche a chi abbia contratto infermità invalidanti o sia deceduto in occasione o a seguito di missioni, in presenza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative; la fattispecie è qualificata come aperta.

  • d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

    disciplina le modalità di corresponsione delle provvidenze e fornisce criteri univoci per definire benefici, missioni e particolari condizioni ambientali od operative.

  • L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3

    norma richiamata quale base del perimetro soggettivo dei destinatari della disciplina sulle vittime del dovere.

  • L. 20 ottobre 1990, n. 302

    richiamata tra le fonti delle misure di sostegno e tutela considerate dal regolamento attuativo.

  • L. 23 novembre 1998, n. 407

    richiamata tra le fonti delle misure di sostegno e tutela considerate dal regolamento attuativo.

  • L. 3 agosto 2004, n. 206

    richiamata tra le fonti delle misure di sostegno e tutela considerate dal regolamento attuativo.

  • art. 442 c.p.c.

    regola la competenza del giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale per le controversie aventi ad oggetto tali benefici.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dei benefici per vittime del dovere configura, al ricorrere dei presupposti di legge, un diritto soggettivo perfetto nei confronti della pubblica amministrazione, che non conserva discrezionalità né sull'an né sul quantum della prestazione.
  • Le controversie aventi ad oggetto il diniego di benefici assistenziali per vittime del dovere non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
  • La disciplina del comma 564 della L. n. 266 del 2005 opera attraverso una fattispecie aperta, non mediante la tipizzazione esaustiva di singole attività, e richiede il nesso con missioni di qualunque natura e con particolari condizioni ambientali od operative.
  • Quando la controversia concerne una prestazione assistenziale pubblica non collegata in modo diretto al rapporto di lavoro subordinato, la giurisdizione resta al giudice ordinario anche se il richiedente è dipendente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInvalidità
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.