Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società emittente)
La controversia
La controversia riguarda quattro buoni postali fruttiferi ordinari serie P/O, emessi nel 1985 del valore nominale di un milione di lire ciascuno. Il titolare otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 107.458,67, oltre interessi, mentre la società postale proponeva opposizione sostenendo che, per effetto del decreto ministeriale 13 giugno 1986, i rendimenti e i tassi di interesse applicabili ai buoni emessi in precedenza dovevano essere quelli rideterminati dal decreto, con conseguente debenza di euro 61.579,12, somma poi corrisposta in corso di causa ex art. 186-bis c.p.c. Il tribunale respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; la corte d'appello, invece, accoglieva il gravame della società postale. Con il ricorso per cassazione il titolare dei buoni deduceva: 1) violazione della disciplina sui buoni postali e omessa pronuncia, sostenendo che la modifica dei tassi non potesse operare per i titoli già emessi e che mancasse la prova della messa a disposizione delle tabelle integrative nell'ufficio postale; 2) violazione dell'art. 1339 c.c. e della disciplina speciale, contestando l'eterointegrazione del contratto e l'inserimento dei nuovi tassi in peius; 3) omesso esame di fatto storico e violazione dei doveri di correttezza, buona fede e affidamento, per non avere la corte territoriale esaminato la domanda risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del sottoscrittore; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita riproduzione non fedele della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi alla luce del consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 3963/2019 e della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 26/2020: la modifica dei tassi di interesse disposta dal decreto ministeriale del 1986 era legittimamente applicabile anche ai buoni già emessi della serie precedente alla Q; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era sufficiente a rendere operante la variazione; l'obbligo di mettere a disposizione le tabelle integrative aveva solo funzione informativa e di controllo della riscossione, non costituendo condizione di efficacia della variazione; la disciplina speciale aveva natura cogente ed era idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le pattuizioni difformi; esclusa la fondatezza della doglianza sul mancato esame del danno, venendo meno il presupposto del fatto lesivo; il quarto motivo è stato respinto perché generico e comunque irrilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 186-bis c.p.c.
consente il pagamento in corso di causa delle somme non contestate, senza incidere sull'esito della lite sulla residua controversia
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
la disciplina speciale sui buoni postali fruttiferi, come modificata, è fonte cogente e consente la variazione del tasso anche per i titoli già emessi
d.l. n. 460/1974
ha modificato la disciplina originaria dei buoni postali, consentendo la variazione dei rendimenti
l. n. 588/1974
ha convertito il decreto-legge modificativo della disciplina dei buoni postali
d.P.R. n. 1092/1985, art. 18
richiamato dal ricorrente a sostegno della presunta necessità di specifiche modalità di conoscenza dei tassi, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'efficacia della variazione
art. 140 d.P.R. n. 256/1989
richiamato nel primo motivo, senza esito favorevole per il ricorrente
art. 1339 c.c.
la disciplina speciale dei buoni postali integra ope legis il regolamento contrattuale, sostituendo le clausole incompatibili
art. 1337 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione alla lesione dell'affidamento, ma la Corte ha escluso il fatto lesivo alla luce della legittimità della variazione normativa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per omesso esame di fatto decisivo
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i buoni postali fruttiferi emessi in base alla disciplina previgente, la modifica dei tassi disposta da un decreto ministeriale previsto dalla legge può operare anche sui titoli già emessi, se la fonte primaria attribuiva natura cogente alla variazione e il decreto è stato pubblicato secondo le forme di legge.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a rendere conoscibile e opponibile la variazione del tasso; la mancata esposizione delle tabelle integrative presso l'ufficio postale non incide sulla vincolatività della modifica, ma riguarda solo una funzione informativa e di controllo al momento della riscossione.
- Quando una disciplina speciale a fonte legislativa integra ex art. 1339 c.c. il contenuto del rapporto, le clausole contrattuali difformi restano sostituite dalla normativa sopravvenuta o modificativa, anche se meno favorevole al contraente privato.
- La doglianza risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento non può reggere se il giudice esclude in radice l'illegittimità della variazione normativa o del relativo meccanismo di integrazione del contratto, mancando così il presupposto del fatto lesivo.
- La censura di nullità per motivazione apparente richiede una specifica dimostrazione dell'assenza o inconsistenza della motivazione; è insufficiente una contestazione generica sulla non perfetta coincidenza testuale tra le decisioni di merito quando la motivazione d'appello richiami un chiaro precedente dirimente.
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