Cassazione Civile, Ordinanza n. 16128/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di appalto per lavori di riqualificazione urbana del Comune di Crotone. A seguito di un lodo arbitrale sfavorevole all'ente, il Comune ha poi transatto con l'impresa aggiudicataria, corrispondendo una somma inferiore a quella originariamente liquidata dagli arbitri. La Corte dei conti ha ritenuto che il danno erariale indiretto fosse stato causato, tra gli altri, dal responsabile unico del procedimento, dal direttore dei lavori e da alcuni amministratori comunali, per condotte asseritamente gravemente colpose. Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111, comma 8, c.p.c., deducendo un unico motivo: diniego di giurisdizione/eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti, perché il giudice contabile avrebbe omesso di esaminare l'eccezione di nullità del lodo arbitrale per contrasto con norme imperative sopravvenute (art. 1, commi 19 e seguenti, L. 190/2012, modificativi dell'art. 241 D.Lgs. 163/2006). Secondo il ricorrente, se la nullità del lodo fosse stata riconosciuta, o se il giudizio fosse stato sospeso in attesa dell'esito del parallelo giudizio civile promosso per farla accertare, sarebbe venuto meno il presupposto della responsabilità erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, infondata l'eccezione di giudicato sollevata dal Procuratore generale, precisando che non opera un giudicato implicito sulla giurisdizione rispetto alla sentenza di primo grado della Corte dei conti, poiché l'eventuale vizio di eccesso di potere giurisdizionale si traduce, nel plesso della giurisdizione contabile, in questione di merito da far valere con l'appello. Nel merito, la doglianza è stata giudicata inammissibile perché, al di là della formale evocazione del diniego di giurisdizione, il ricorrente censurava in realtà la valutazione di merito compiuta dal giudice contabile circa la rilevanza della nullità del lodo, la mancata sospensione del giudizio e l'incidenza causale della transazione. La Corte ha osservato che la sentenza d'appello della Corte dei conti aveva, in realtà, preso in esame la questione della nullità del lodo, aveva motivatamente respinto la richiesta di sospensione per difetto di pregiudizialità necessaria e aveva escluso che la transazione del Comune fosse talmente irragionevole, illogica o abnorme da interrompere il nesso causale. Non risultando quindi un rifiuto in astratto di esercitare la giurisdizione, ma soltanto una diversa interpretazione/applicazione delle norme, il motivo è stato qualificato come error in iudicando, non sindacabile in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
Indicata come base del ricorso straordinario per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 111, comma 8, c.p.c.
Richiamato quale parametro del ricorso straordinario per cassazione avverso le decisioni della giurisdizione speciale per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 1, commi 19 e seguenti, L. 190/2012
Richiamati dal ricorrente come norme imperative sopravvenute che avrebbero inciso sulla validità della clausola compromissoria e del lodo arbitrale; la Corte rileva che la questione è stata comunque esaminata dal giudice contabile.
art. 241 D.Lgs. 163/2006
Norma modificata dalla L. 190/2012 in tema di arbitrato negli appalti pubblici; evocata per sostenere la nullità della clausola compromissoria.
art. 106 c.g.c.
Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio contabile per pregiudizialità rispetto al giudizio civile pendente.
art. 55, comma 1, c.g.c.
Evocato nella censura circa la dedotta nullità dell'attività istruttoria del P.M. contabile; la Corte osserva che il giudice contabile aveva escluso tale nullità.
art. 51 c.g.c.
Richiamato dalla sentenza contabile in relazione alla validità dell'attività istruttoria e al rilievo concreto della questione della nullità.
artt. 404, 831 e 827 c.p.c.
Richiamati in relazione all'opposizione di terzo proposta davanti alla Corte d'appello di Roma per far dichiarare la nullità del lodo arbitrale.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato, nei limiti dell'estratto riportato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. è ammissibile solo quando la censura investe un vero e proprio difetto di giurisdizione in senso esterno; non è utilizzabile per contestare errori di interpretazione o applicazione della legge compiuti dal giudice speciale.
- Non integra diniego di giurisdizione il caso in cui il giudice speciale esamini la questione dedotta e la respinga nel merito: in tale ipotesi la doglianza riguarda, al più, un error in iudicando sottratto al sindacato delle Sezioni Unite.
- Nel plesso della giurisdizione contabile, l'eventuale vizio di eccesso di potere giurisdizionale della sentenza di primo grado non dà luogo a un autonomo giudicato implicito sulla giurisdizione, ma si converte in questione devolvibile al giudice di appello.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità è configurabile solo quando sussista un nesso di pregiudizialità necessaria; l'esistenza di un parallelo giudizio volto a contestare la validità del lodo non determina automaticamente la sospensione del processo contabile.
- Ai fini della responsabilità erariale, la successiva transazione dell'ente pubblico con il creditore non interrompe di per sé il nesso causale con le condotte contestate, salvo che risulti connotata da macroscopica illogicità, irragionevolezza o abnormità.
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