Cassazione Civile, Sentenza n. 38746/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009 redatto con metodo analitico-induttivo per maggiori ricavi non dichiarati e costi non deducibili (IRES, IRAP, IVA, sanzioni e accessori). L'accertamento trae origine da un PVC con differenze inventariali e rilievi sul monte ore del personale officina; contestazioni anche sul mancato riporto di perdite fiscali pregresse e sulla riconducibilità di spese per carburante, viaggi, vendite promozionali e cancelleria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia (primo motivo: illegittimità della valorizzazione da parte del giudice di appello del riporto delle perdite pregresse perché l'opzione al riporto è facoltà esclusiva del contribuente ai sensi dell'art. 84 TUIR; secondo e terzo motivo: la CTR ha annullato rilievi relativi a costi indeducibili senza adeguata verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del contribuente), rigettato il quarto motivo; dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società sul punto dei ricavi di magazzino (trattandosi di valutazione di merito). La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR di Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per riesame limitatamente ai profili indicati (in particolare verifica del corretto esercizio dell'opzione per il riporto perdite e dell'assolvimento dell'onere probatorio circa la deducibilità dei costi). Inoltre è disposta la regolazione delle spese e rilevato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico del resistente incidentale.
Norme richiamate
art. 84 TUIR (D.P.R. 22/12/1986, n. 917)
L'opzione per il riporto delle perdite pregresse è una facoltà del contribuente e costituisce manifestazione di volontà che non può essere sostituita dall'Amministrazione; non è emendabile in sede contenziosa salvo prova di errore essenziale.
Principi sulla deducibilità dei costi e sulle relative modalità di prova: il contribuente deve dimostrare l'inerenza e la destinazione aziendale dei costi per poterli dedurre.
art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973
Norma che legittima l'accertamento analitico-induttivo (ricostruzione dei ricavi); la sua applicazione richiede adeguata motivazione e prova delle presunzioni su cui si fonda.
Richiamata per dare rilievo alla possibilità di rettifica per errore essenziale della dichiarazione che avrebbe consentito l'emendabilità dell'opzione sul riporto perdite solo se il contribuente prova l'errore essenziale.
Principi sulla motivazione della sentenza; la Corte verifica che la motivazione rispetti il minimo costituzionale richiesto (art. 111 Cost.) ma nel caso la motivazione della CTR è risultata adeguata su alcuni rilievi e insufficiente su altri.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di merito e di legittimità e alla valutazione delle risultanze probatorie nel contenzioso tributario.
art. 19 DPR 26/10/1972, n. 633
Norma IVA citata in rapporto alle contestazioni relative all'imponibile e alla deducibilità/registrazione delle operazioni ai fini dell'IVA.
art. 13 DPR 30/05/2002, n. 115 (comma 1-quater)
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico dell'istante incidentale.
Massime di principio
- Il riporto delle perdite fiscali pregresse è un'opzione che deve essere esercitata espressamente dal contribuente in dichiarazione e non può essere automaticamente 'corretta' dall'Amministrazione in sede contenziosa; se si contesta la mancata applicazione del riporto, valutare se il contribuente abbia effettivamente esercitato l'opzione o provi un errore essenziale.
- Il contribuente ha l'onere della prova sulla deducibilità dei costi: documentazione probatoria, riconciliazione con contratti (es. netting carburante), giustificativi che colleghino la spesa all'attività d'impresa e il riferimento ai ricavi prodotti sono fondamentali per resistere a disconoscimenti.
- Le ricostruzioni analitico-induttive (art. 39 DPR 600/1973) richiedono adeguata motivazione e presunzioni fondate su elementi probatori; il giudice di merito può valutare la fondatezza delle presunzioni, e la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio ai fatti accertati dal merito salvo vizi di diritto o di motivazione.
- Se la sentenza di merito annulla rilievi dell'Ufficio senza esaminare l'assolvimento dell'onere della prova o senza adeguata motivazione, è possibile la cassazione con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
- In contenziosi tributari, le questioni di fatto (es. destinazione di componenti di magazzino, reale impiego delle ore di manodopera) sono di competenza del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se correttamente motivate.
- In sede difensiva preparare dossier probatorio chiaro e documentato (contratti di fornitura, netting, registrazioni di percorsi e clienti per spese di viaggio, documenti che colleghino promozioni/eventi aziendali ai costi) per rispettare il principio probatorio richiesto dalla giurisprudenza.
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