Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38742/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per IVA (anno 2007) sostenendo che l'Associazione non fosse iscritta nell'apposito registro del CONI previsto dall'art. 7 del d.l. n.136/2004 (conv. nella legge n.186/2004) e che, perciò, non potesse fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n.398/1991 (artt. 1 e 2). In base a ciò l'Agenzia riteneva i ricavi riconducibili a redditi d'impresa con obbligo di tenuta registri IVA, certificazione di costi/ricavi e relativo recupero di imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'art. 7 del d.l. 136/2004 avesse la sola funzione di designare il CONI come certificatore unico dei requisiti sportivi e di istituire un'anagrafe nazionale, senza introdurre un nuovo requisito (l'iscrizione nel "Registro" presso il CONI) per l'accesso alle agevolazioni della legge n.398/1991. Inoltre è richiamato il quadro normativo (d.P.R. n.157/1986, art.29, comma 11) che prevede la possibilità di delega alle Federazioni. Poiché l'Associazione risultava affiliata alla Federazione nazionale gioco calcio e non era contestato lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, mancava il presupposto per escludere il regime agevolato. La Corte ha inoltre richiamato precedenti (Cass. n.10452/2021) coerenti con questa interpretazione. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 3.000,00 più spese accessorie).

Norme richiamate

  • legge n.398 del 1991

    La legge disciplina il regime agevolato per associazioni e società sportive dilettantistiche; i requisiti per fruirne sono lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale aderente al CONI. La Corte ha ritenuto che tali requisiti non siano stati ampliati dall'art.7 del d.l.136/2004.

  • d.l. n.136 del 2004 (conv. nella legge n.186/2004), art.7

    L'art.7 indica il CONI quale unico ente certificatore dei requisiti sportivi e prevede la tenuta di un 'Registro'. La Corte ha interpretato la norma come funzione unificante e certificatoria, non come introduttiva di un nuovo autonomo requisito per le agevolazioni fiscali.

  • d.P.R. n.157 del 1986, art.29, comma 11

    "le Federazioni sportive possono riconoscere, per delega del Consiglio nazionale del CONI, le società sportive ad esse affiliate"

    La norma consente che le funzioni di riconoscimento possano essere delegate alle Federazioni; da ciò la Corte deduce che l'art.7 non esclude la delegabilità e non richiede necessariamente l'iscrizione diretta nel Registro quale condizione esclusiva per le agevolazioni.

  • Cass. sentenza n.10452 del 2021

    Precedente della Corte che ha ritenuto infondata analoga deduzione dell'Agenzia circa la preclusione delle agevolazioni per mancata iscrizione nel Registro CONI; rafforza l'interpretazione restrittiva della Corte sull'introduzione di nuovi requisiti.

  • Cass. sentenza n.9938 del 2014

    Richiamata in rapporto al principio per cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenute al versamento del cosiddetto doppio contributo tributario; motivo per cui non è stato riconosciuto tale obbligo alla ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'art.7 del d.l. 136/2004 va interpretato come norma che assegna al CONI la funzione di certificatore unico e istituisce un registro anagrafico, ma non come norma che aggiunge nuovi requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla legge n.398/1991.
  • I requisiti per beneficiare del regime agevolato della legge n.398/1991 restano lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e l'affiliazione a una federazione nazionale aderente al CONI; l'assenza della sola iscrizione formale nel registro CONI non preclude automaticamente il beneficio se esistono altri elementi di riconoscimento (es. affiliazione federale).
  • Le deleghe e i riconoscimenti rilasciati dalle federazioni, nella misura in cui siano conformi alla delega prevista dalla normativa (es. d.P.R. n.157/1986, art.29), possono valeggiare come prova dei requisiti sportivi; occorre verificarne la regolarità e la persistenza nel tempo (delibere CONI, riconoscimenti provvisori/definitivi).
  • In contestazioni fiscali l'Amministrazione deve provare l'assenza dei requisiti sostanziali (mancato svolgimento di attività sportiva dilettantistica o reale svolgimento di attività commerciale prevalente). Una mera carenza formale di iscrizione al registro non basta, salvo che la norma normativa espressamente lo preveda.
  • Chi assiste soggetti sportivi in contenzioso fiscale dovrebbe raccogliere e produrre in giudizio documentazione di affiliazione federale, eventuali delibere/conferme del CONI, e prove dell'effettivo svolgimento di attività dilettantistica; l'Amministrazione deve motivare specificamente la trasformazione del regime in attività d'impresa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.