Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38741/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Sicilia che aveva accolto l'appello di Riscossione Sicilia S.p.A. e dichiarato inammissibile l'appello dell'Associazione contribuente per difetto di giurisdizione del giudice tributario. L'AIAS contestava che la CTR avesse sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione nonostante fosse già intervenuta una pronuncia della Corte d'appello di Palermo che aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice tributario e che tale decisone non fosse stata impugnata (giudicato interno). L'AIAS denunciava inoltre violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 59 L. n. 69/2009 in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 1, 3 e 4, sostenendo che l'effetto retroattivo di interpretazioni processuali non può ledere il diritto al giusto processo e l'affidamento legittimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia per nuovo esame anche sulle spese. In pratica la Corte ha accolto la tesi dell'AIAS secondo cui la questione di giurisdizione, già definita dalla Corte d'appello di Palermo con effetto idoneo a formare un giudicato interno, non poteva essere riaperta d'ufficio dalla CTR al punto da comportare l'inammissibilità dell'appello dell'Associazione; pertanto la decisione che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario è stata annullata e la controversia rimessa per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24 Costituzione

    Invocato a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha considerato l'affidamento delle parti derivante da decisioni processuali già formatesi e la tutela di quel diritto nella verifica della riapertura della questione di giurisdizione

  • art. 111 Costituzione

    Richiamato con riguardo al diritto al giusto processo e alla possibilità di non subire modifiche retroattive dell'interpretazione processuale tali da compromettere l'efficacia delle decisioni già formatesi

  • art. 37 cod. proc. civ.

    Riferito alla disciplina della giurisdizione e della relativa determinazione; la pronuncia valorizza la protezione dell'affidamento e limita la possibilità di rilevare d'ufficio questioni di giurisdizione quando sia già intervenuta una decisione remittente non impugnata

  • art. 59 L. n. 69/2009

    Citado dalla parte come parametro di ragionevole durata e di riorganizzazione processuale; la Corte lo ha preso in considerazione nel bilanciamento tra economia processuale e rispetto del giudicato interno

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 1, 3 e 4)

    Fondamenti di ricorso per cassazione invocati dall'AIAS (violazione di norme processuali e di principi costituzionali, travisamento dei fatti); la Corte ha ritenuto fondati i vizi denunciati in relazione alla riapertura d'ufficio della questione di giurisdizione

  • Cass. Sez. Un. n. 24883/2008 (giurisprudenza citata)

    Richiamata nella motivazione come paradigma interpretativo secondo cui le questioni di giurisdizione sono state sempre più assimilate a questioni di competenza, con attenzione all'economia del processo e alla durata ragionevole; la Corte però ha precisato che tale interpretazione non autorizza a travolgere l'efficacia di decisioni già formatesi

  • Cass. n. 8622/2012 (giurisprudenza citata)

    Riferimento giurisprudenziale che ammette la possibilità per il giudice che riceve la riassunzione di qualificare diversamente il rapporto, ma la sentenza di legittimità nel caso ha limitato tale principio laddove si è già formato un giudicato interno sulla giurisdizione

Massime di principio

  • Se un giudice ordinario ha declinato la giurisdizione a favore del giudice tributario e quella decisione non è stata impugnata, si forma un giudicato interno sulla giurisdizione che normalmente impedisce a giudici successivi di riaprire d'ufficio la questione in modo da compromettere il diritto di difesa delle parti
  • La rilevazione d'ufficio di questioni di giurisdizione è limitata quando sussiste un'affidamento delle parti fondato su pronunce remittenti definitive: il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo non giustifica sempre la revisione di situazioni giuridiche consolidate
  • In situazioni analoghe conviene alle parti assicurarsi di impugnare tempestivamente qualsiasi decisione sulla giurisdizione se ritengono che sia errata, altrimenti si può formare giudicato che vincola i successivi giudici
  • Pur esistendo orientamenti che consentono al giudice presso il quale la causa è riassunta di ricualificare il rapporto, tale potere non deve ledere l'efficacia di decisioni definitive sulla giurisdizione già maturate
  • In caso di contestazione sulla giurisdizione, valutare l'opportunità di ricorrere in Cassazione quando la riapertura d'ufficio della questione arrechi pregiudizio all'affidamento e al diritto al giusto processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.