Cassazione Civile, Sentenza n. 38747/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado (CTR Lazio) che aveva accolto l'appello dell'Agenzia relativo ad avviso di accertamento IMU/ICI. I ricorrenti deducevano, con quattro motivi: nullità/inesistenza della notifica dell'appello erariale effettuata tramite corriere privato (Nexive) in data 1/3/2017, quindi nella vigenza della disciplina anteriore alla legge n.124/2017; mancata integrazione del contraddittorio poiché l'appello era stato proposto solo contro Emanuele Liberati; difetto di specificità dei motivi di appello (motivazione meramente riproduttiva); e carenza di motivazione dell'atto di classamento impugnato circa le caratteristiche degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la notifica dell'appello effettuata tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.124/2017 (29/08/2017), non garantisce la certezza legale della data di consegna e della ricezione e quindi non prova la tempestività del gravame. Di conseguenza l'appello dell'Agenzia doveva essere dichiarato inammissibile per tardività e la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi in tal senso, non sul merito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo) e ha dichiarato compensate le spese di giudizio; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
entrata in vigore il 29/08/2017
Ha introdotto il nuovo regime abilitativo per gli operatori postali; non ha efficacia retroattiva, perciò le notifiche effettuate prima della sua entrata in vigore non possono essere convalidate in relazione alla prova della tempestività dell'impugnazione
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio
Ha aperto la possibilità per gli operatori postali di notificare atti processuali nel quadro comunitario; la giurisprudenza ha interpretato il periodo transitorio tra la direttiva e la normativa nazionale come privo di certezza probatoria per gli operatori privati non abilitati
D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4
Norme sul servizio postale che rilevano ai fini della legittimità e della certificazione delle notificazioni effettuate da operatori postali; la loro applicazione è stata ritenuta centrale per valutare la validità delle notifiche tramite corriere privato
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51
Stabilisce i termini di impugnazione nei giudizi tributari; l'inammissibilità per tardività dell'appello erariale è stata dichiarata ai sensi di tale disposizione quando non è provata la tempestività della notifica
Codice di Procedura Civile, artt. 325 e 327
Rilevanti ai fini del computo dei termini per proporre impugnazioni; applicazione del termine 'lungo' di sei mesi quando la sentenza di primo grado non è stata notificata
Codice di Procedura Civile, art. 382, comma 3 (secondo periodo)
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito nel grado successivo; applicato per cassare senza rinvio la decisione della CTR che aveva invece deciso il merito
Cass. SS.UU., sent. n. 299/2020
Principio espresso: nel periodo intercorrente tra la direttiva/novità UE e l'entrata in vigore della legge n.124/2017 le notifiche effettuate da operatori postali privi di titolo abilitativo sono nulle e la costituzione della parte destinataria non sana la mancanza di certezza della data di consegna ai fini della tempestività dell'impugnazione
Legge n. 69 del 2009, art. 46, comma 17
Riduzione del termine ordinario per proporre impugnazioni (principio richiamato per l'applicazione del termine di sei mesi ai giudizi instaurati dopo il 4/7/2009)
Massime di principio
- La parte che notifica un ricorso ha l'onere di provare la tempestività della notifica: se la notifica è effettuata tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo anteriore alla legge n.124/2017, la prova della data certa di consegna manca e l'appello può essere dichiarato inammissibile per tardività
- La costituzione della controparte non sana la nullità della notifica ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione quando l'operatore postale non aveva poteri certificativi
- Il giudice d'appello, se rileva che l'impugnazione è viziata per tardività derivante da notifica non certificata, deve dichiararne l'inammissibilità e non decidere il merito; in tal caso la Cassazione può cassare la decisione senza rinvio
- Quando la sentenza di primo grado non è stata notificata si applica il termine 'lungo' (sei mesi) previsto per l'impugnazione, con conseguente necessità di attenta ricostruzione delle date e dell'eventuale sospensione del termine (es. sospensione feriale)
- Verificare sempre la data di entrata in vigore delle riforme normative rilevanti (es. legge n.124/2017) per stabilire quale regime probatorio si applichi alle notifiche effettuate prima o dopo tale data
- In situazioni analoghe l'azione preventiva consigliabile è utilizzare strumenti di notifica con prova certa della consegna (ufficio postale abilitato o ufficiale giudiziario) o acquisire prove alternative idonee a dimostrare la data di consegna e la ricezione
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