Cassazione Civile, Sentenza n. 38743/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2007. L'Ufficio aveva rettificato la qualificazione delle prestazioni rese dalla contribuente alla controllante estera, considerandole imponibili in Italia (contrariamente alla qualificazione come operazioni extraterritoriali). Il giudice di appello aveva ritenuto l'avviso decaduto per decorso del termine ordinario di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, non riconoscendo il raddoppio del termine perché non era stata presentata denuncia penale nei termini.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dell'Agenzia e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. La decisione si fonda sull'eccezione di giudicato esterno: una precedente sentenza passata in giudicato (relativa al periodo 2006 e basata sullo stesso 'Research and Development Services Agreement' pluriennale) aveva già qualificato le prestazioni come non riconducibili a ricerca scientifica ma a prestazioni finalizzate allo sviluppo di prodotti per il committente; tale qualificazione, avendo natura stabile e pluriennale, produce effetto preclusivo anche per il periodo successivo, impedendo di riesaminare la stessa questione. Per tali ragioni il motivo di ricorso dell'Agenzia è ritenuto privo di rilevanza. Le spese sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce il termine ordinario per esercitare il potere impositivo; il raddoppio del termine può trovare applicazione in presenza di specifiche condizioni (es. denuncia penale tempestiva), mentre la mancata denuncia nei termini lascia operante il termine ordinario e può determinare la decadenza dell'Ufficio.
Norma processuale citata per il deposito di memorie; qui usata per segnalare l'integrazione documentale/argomentativa della resistente.
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 13916, 16 giugno 2006
Fissa i principi sul giudicato esterno: se due giudizi tra le stesse parti vertono sul medesimo rapporto giuridico e uno si è concluso con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune, quella decisione impedisce il riesame del medesimo punto nell'altro giudizio. L'efficacia vincolante si applica anche a rapporti pluriennali o a fatti aventi efficacia permanente.
Cass. n. 32254, 13 dicembre 2018; Cass. n. 21824, 7 settembre 2018; Cass. n. 4832, 11 marzo 2015
Giurisprudenza che conferma i limiti dell'efficacia del giudicato esterno alle situazioni con elementi stabili o di durata e precisa i casi in cui può operare l'effetto preclusivo tra periodi d'imposta.
Cass. n. 5939, 4 marzo 2021; Cass. n. 31084, 28 novembre 2019
Principi relativi al rapporto tra giudicato nazionale e diritto dell'Unione europea: il diritto UE non impone in generale la disapplicazione delle norme processuali che attribuiscono efficacia di giudicato; eccezioni solo in casi estremi (discriminazione, impossibilità di esercitare diritti UE, o contrasto con decisione definitiva della Commissione prima del giudicato).
Massime di principio
- Il giudicato esterno può avere efficacia preclusiva anche tra periodi d'imposta diversi se la questione decisa riguarda elementi stabili o un rapporto pluriennale che costituisce il presupposto della pretesa tributaria.
- Nei casi di imposte periodiche va verificato se l'elemento oggetto di contestazione ha natura duratura o meramente variabile di anno in anno; solo nel primo caso opera l'effetto vincolante del giudicato.
- La semplice esistenza di sentenze favorevoli all'Amministrazione su periodi diversi non autorizza automaticamente nuovi accertamenti se una sentenza definitiva ha già qualificato lo stesso rapporto contrattuale in termini incompatibili con la nuova pretesa.
- Sui termini di esercizio del potere impositivo (art. 43 DPR 600/1973), l'Amministrazione perde titolo se notifica l'avviso oltre il termine ordinario, salvo che ricorrano cause che legittimino il raddoppio del termine (ad es. denuncia penale tempestiva).
- Il diritto dell'Unione non impone la revisione del giudicato nazionale salvo ipotesi eccezionali; pertanto il giudice nazionale può applicare le regole processuali interne sull'autorità della cosa giudicata, salvo conflitti rilevanti con il diritto UE.
- In situazioni simili è essenziale accertare: a) se vi è una sentenza precedente passata in giudicato; b) se riguarda lo stesso rapporto e gli stessi elementi costitutivi; c) se quegli elementi hanno carattere permanente o pluriennale; d) se sussistono motivi eccezionali legati al diritto UE che impongano una diversa valutazione.
- Quando il fatto decisivo emerge dopo l'impugnazione, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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