Cassazione Civile, Ordinanza n. 36882/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la cartella era stata regolarmente notificata e che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento e della successiva iscrizione ipotecaria relative a tributi di annualità diverse. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'Ufficio avesse omesso la comunicazione delle irregolarità riscontrate in sede di controllo formale della dichiarazione e che tale omissione, costituendo mancata notificazione dell'atto prodromico, travolgesse la cartella e gli atti consequenziali. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo era tardivo perché la cartella era stata notificata nel 2007 e il ricorso solo nel 2010, oltre i 60 giorni; con il secondo, proposto in via subordinata, denuncia la violazione dell'art. 6, comma 5, l. 212/2000 e dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che in presenza di un controllo automatizzato fondato su dati già emergenti dalla dichiarazione non vi sarebbe obbligo di comunicazione preventiva delle irregolarità o di contraddittorio.
Norme richiamate
La cartella di pagamento va impugnata entro 60 giorni dalla notifica; decorso tale termine si forma preclusione all'esercizio del diritto di impugnazione.
A fronte della pretesa impositiva e della volontà di riscossione, il contribuente deve impugnare la cartella secondo le regole del processo tributario, non essendo rilevanti ragioni prive di giuridica rilevanza.
art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992
L'omesso deposito dell'atto impugnato non è sanzionato in modo espresso, ma il contribuente resta onerato di produrre l'atto quando sia eccepita la tardività del ricorso, perché dalla notifica si desume la tempestività dell'azione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'invito a chiarire o a produrre documenti è previsto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato è funzionale a correggere errori e regolarizzare aspetti formali, ma non viene qualificata dalla Corte come atto di accertamento formale propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Richiamato in combinato con l'art. 36-bis per il controllo automatizzato in materia IVA.
Cita il termine per l'istanza di rimborso nei casi di versamento diretto, come esempio di preclusione derivante dall'omessa attivazione tempestiva del rimedio.
La notificazione della cartella è stata considerata rituale perché effettuata con avviso di deposito e raccomandata al domicilio fiscale del destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di legittimità denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario la cartella di pagamento, una volta regolarmente notificata, deve essere impugnata entro il termine di decadenza di 60 giorni; la proposizione tardiva del ricorso comporta la definitività del rapporto tributario e l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando sia eccepita la tardività del ricorso, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione mediante la produzione dell'atto notificato e della relativa prova di notificazione.
- La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato prevista dagli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, in sé considerata, non viene trattata come atto di accertamento autonomamente impugnabile, ma come passaggio prodromico alla riscossione nei limiti indicati dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo rende decisiva la questione della tardività dell'azione, gli ulteriori motivi subordinati possono restare assorbiti.
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