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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36882/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la cartella era stata regolarmente notificata e che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento e della successiva iscrizione ipotecaria relative a tributi di annualità diverse. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'Ufficio avesse omesso la comunicazione delle irregolarità riscontrate in sede di controllo formale della dichiarazione e che tale omissione, costituendo mancata notificazione dell'atto prodromico, travolgesse la cartella e gli atti consequenziali. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo era tardivo perché la cartella era stata notificata nel 2007 e il ricorso solo nel 2010, oltre i 60 giorni; con il secondo, proposto in via subordinata, denuncia la violazione dell'art. 6, comma 5, l. 212/2000 e dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che in presenza di un controllo automatizzato fondato su dati già emergenti dalla dichiarazione non vi sarebbe obbligo di comunicazione preventiva delle irregolarità o di contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    La cartella di pagamento va impugnata entro 60 giorni dalla notifica; decorso tale termine si forma preclusione all'esercizio del diritto di impugnazione.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992

    A fronte della pretesa impositiva e della volontà di riscossione, il contribuente deve impugnare la cartella secondo le regole del processo tributario, non essendo rilevanti ragioni prive di giuridica rilevanza.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992

    L'omesso deposito dell'atto impugnato non è sanzionato in modo espresso, ma il contribuente resta onerato di produrre l'atto quando sia eccepita la tardività del ricorso, perché dalla notifica si desume la tempestività dell'azione.

  • art. 6, comma 5, l. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'invito a chiarire o a produrre documenti è previsto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato è funzionale a correggere errori e regolarizzare aspetti formali, ma non viene qualificata dalla Corte come atto di accertamento formale propedeutico all'iscrizione a ruolo.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato in combinato con l'art. 36-bis per il controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Cita il termine per l'istanza di rimborso nei casi di versamento diretto, come esempio di preclusione derivante dall'omessa attivazione tempestiva del rimedio.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione della cartella è stata considerata rituale perché effettuata con avviso di deposito e raccomandata al domicilio fiscale del destinatario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la cartella di pagamento, una volta regolarmente notificata, deve essere impugnata entro il termine di decadenza di 60 giorni; la proposizione tardiva del ricorso comporta la definitività del rapporto tributario e l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando sia eccepita la tardività del ricorso, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione mediante la produzione dell'atto notificato e della relativa prova di notificazione.
  • La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato prevista dagli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, in sé considerata, non viene trattata come atto di accertamento autonomamente impugnabile, ma come passaggio prodromico alla riscossione nei limiti indicati dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo rende decisiva la questione della tardività dell'azione, gli ulteriori motivi subordinati possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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