Cassazione Civile, Ordinanza n. 21358/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittima la procedura automatizzata anche in assenza di dichiarazioni IVA degli anni precedenti e negando la necessità del preventivo avviso bonario, qualificando il riscontro come meramente formale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il mancato riconoscimento del rimborso/credito IVA non fosse un mero controllo cartolare ma richiedesse verifiche e valutazioni giuridiche, con conseguente obbligo dell'invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la CTR non si era attenuta ai principi consolidati in tema di controlli automatizzati: il controllo ex art. 36-bis è ammesso solo quando il dovuto sia determinato in modo meramente cartolare, sulla base dei dati dichiarati o di correzioni di errori materiali o di calcolo, mentre non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche o per disconoscere un credito d'imposta senza previo avviso di recupero o quantomeno avviso bonario. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
il controllo automatizzato consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di riscontri meramente cartolari e, se emergono risultati diversi dalla dichiarazione, deve essere comunicato l'esito al contribuente; non può essere usato per questioni giuridiche complesse o per disconoscere crediti d'imposta senza le dovute garanzie procedimentali.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato anche in materia IVA, nei limiti del mero riscontro documentale.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
la comunicazione preventiva consente al contribuente di pagare entro trenta giorni; la sua omissione non esclude automaticamente le sanzioni o gli interessi quando la comunicazione non sia dovuta.
norma processuale richiamata nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
parametri del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge e omesso esame/erronea valutazione della fattispecie.
gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, nei casi previsti, derivano direttamente dalla legge e possono essere iscritti a ruolo senza previo avviso di accertamento o bonario.
richiamato solo con riferimento alla costituzione dell'Agenzia in vista dell'eventuale partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l'iscrizione a ruolo è legittima solo quando l'esito discenda da un controllo meramente cartolare, fondato sui dati dichiarati o su semplici correzioni di errori materiali o di calcolo.
- Quando l'Amministrazione intende disconoscere un credito d'imposta o risolvere questioni che implicano valutazioni giuridiche, non è sufficiente la mera cartella emessa in sede di controllo automatizzato: è necessario un previo atto di recupero o, quanto meno, la comunicazione bonaria ove dovuta.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non opera in via generalizzata, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- La mancata comunicazione di irregolarità non determina di per sé l'illegittimità della pretesa quando la comunicazione non era dovuta, ad esempio nei casi di mero omesso o tardivo versamento di quanto già risultante dalla dichiarazione.
- Le sanzioni e gli interessi conseguenti a omessi versamenti, quando il loro computo è direttamente stabilito dalla legge, possono essere iscritti a ruolo senza necessità di un autonomo avviso di accertamento o di bonario.
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