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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21358/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittima la procedura automatizzata anche in assenza di dichiarazioni IVA degli anni precedenti e negando la necessità del preventivo avviso bonario, qualificando il riscontro come meramente formale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il mancato riconoscimento del rimborso/credito IVA non fosse un mero controllo cartolare ma richiedesse verifiche e valutazioni giuridiche, con conseguente obbligo dell'invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la CTR non si era attenuta ai principi consolidati in tema di controlli automatizzati: il controllo ex art. 36-bis è ammesso solo quando il dovuto sia determinato in modo meramente cartolare, sulla base dei dati dichiarati o di correzioni di errori materiali o di calcolo, mentre non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche o per disconoscere un credito d'imposta senza previo avviso di recupero o quantomeno avviso bonario. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    il controllo automatizzato consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di riscontri meramente cartolari e, se emergono risultati diversi dalla dichiarazione, deve essere comunicato l'esito al contribuente; non può essere usato per questioni giuridiche complesse o per disconoscere crediti d'imposta senza le dovute garanzie procedimentali.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato anche in materia IVA, nei limiti del mero riscontro documentale.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    la comunicazione preventiva consente al contribuente di pagare entro trenta giorni; la sua omissione non esclude automaticamente le sanzioni o gli interessi quando la comunicazione non sia dovuta.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    norma processuale richiamata nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametri del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge e omesso esame/erronea valutazione della fattispecie.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, nei casi previsti, derivano direttamente dalla legge e possono essere iscritti a ruolo senza previo avviso di accertamento o bonario.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato solo con riferimento alla costituzione dell'Agenzia in vista dell'eventuale partecipazione all'udienza.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l'iscrizione a ruolo è legittima solo quando l'esito discenda da un controllo meramente cartolare, fondato sui dati dichiarati o su semplici correzioni di errori materiali o di calcolo.
  • Quando l'Amministrazione intende disconoscere un credito d'imposta o risolvere questioni che implicano valutazioni giuridiche, non è sufficiente la mera cartella emessa in sede di controllo automatizzato: è necessario un previo atto di recupero o, quanto meno, la comunicazione bonaria ove dovuta.
  • L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non opera in via generalizzata, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La mancata comunicazione di irregolarità non determina di per sé l'illegittimità della pretesa quando la comunicazione non era dovuta, ad esempio nei casi di mero omesso o tardivo versamento di quanto già risultante dalla dichiarazione.
  • Le sanzioni e gli interessi conseguenti a omessi versamenti, quando il loro computo è direttamente stabilito dalla legge, possono essere iscritti a ruolo senza necessità di un autonomo avviso di accertamento o di bonario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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