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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22587/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, con i quali l'Ufficio contestava alla società l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti e, inoltre, a seguito del mancato riscontro a questionari ex artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, disconosceva operazioni passive e recuperava l'IVA detratta. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per mancata motivazione sulla delega/firma degli avvisi e omessa pronuncia sulla relativa eccezione; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e carenza motivazionale degli avvisi di accertamento; 3) omesso esame della prova documentale liberatoria e motivazione apparente, oltre a censura ex art. 360 n. 4 c.p.c.; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al disconoscimento della detrazione IVA sulle operazioni passive per mancata risposta al questionario, nonostante la documentazione prodotta. L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo per l'eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato sia la questione della sottoscrizione digitale e della notificazione degli avvisi, sia quella della sufficienza della motivazione degli atti impositivi. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, perché la censura mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione, e comunque mancavano i presupposti per superare la preclusione derivante dal doppio conforme. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che la questione sul disconoscimento della detrazione IVA per mancata risposta al questionario non risultava tempestivamente dedotta in primo grado e costituiva quindi nuova eccezione in appello, vietata dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    La censura sulla validità della sottoscrizione dell'avviso è stata respinta, anche perché la CTR aveva accertato la sottoscrizione digitale dell'atto e la sua validità senza necessità di firma autografa.

  • art. 23 D.Lgs. n. 82 del 2005

    La Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la formazione del documento con firma digitale, la pubblica amministrazione può formare e notificare anche una copia su supporto analogico.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR si era effettivamente pronunciata sulla questione della sottoscrizione e notificazione degli avvisi.

  • artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Sono stati invocati per dedurre difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e riconoscibile nella sua ratio decidendi.

  • artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati per il vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza fosse apparente o mancante di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha precisato che la censura ex n. 5 non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito; il vizio ex n. 4 non è configurabile quando la questione è stata comunque esaminata o quando si tenta di introdurre nuove questioni di fatto.

  • art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stata applicata la preclusione alle nuove eccezioni in appello: la questione sul disconoscimento della detrazione IVA per mancata risposta al questionario era nuova e quindi inammissibile.

  • art. 348-ter, ult. comma, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la disciplina del doppio conforme, sottolineando che, in mancanza di specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito, il motivo che mira a contestare l'apprezzamento probatorio non supera la preclusione del controllo di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati nel fatto per fondare il disconoscimento delle operazioni passive e il recupero dell'IVA in assenza di riscontro al questionario.

Massime di principio

  • La censura per omessa pronuncia è infondata quando dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di merito si sia effettivamente pronunciato, anche sinteticamente, sulla questione dedotta.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di individuare la ratio decidendi e di comprendere le ragioni del decisum; non ricorre vizio di motivazione apparente se il percorso argomentativo è ricostruibile dal testo della sentenza.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e documentale, riservata al giudice di merito.
  • Nel processo tributario non possono essere proposte in appello nuove eccezioni in senso tecnico che amplino il thema decidendum rispetto ai motivi tempestivamente dedotti in primo grado.
  • Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme, la critica all'apprezzamento di fatto richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando espone i fatti posti a base della pretesa in modo da consentire al contribuente di comprenderne natura ed entità e di articolare compiutamente la difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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