Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo spontaneamente acquisito da un contribuente, che veniva a conoscenza dell'esistenza di una cartella esattoriale relativa a un credito di Roma Capitale. Il contribuente agiva per far dichiarare la prescrizione del credito. Il Giudice di pace respingeva l'opposizione e il Tribunale confermava, ritenendo la cartella validamente notificata perché consegnata a un familiare convivente che si era qualificato come moglie e aveva firmato per esteso, e ritenendo inoltre interrotta la prescrizione dalla successiva notifica di un'intimazione di pagamento. In cassazione il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 139 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973, 26 d.P.R. 602/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la notifica fosse stata erroneamente ritenuta valida e che, comunque, l'intimazione non fosse idonea a interrompere la prescrizione; tuttavia il ricorso era redatto in modo frammentario, con censure non intellegibili e prive di adeguata esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che l'atto depositato nell'interesse di Agenzia delle Entrate-Riscossione era un mero atto di costituzione irrituale, non notificato alla ricorrente, e quindi non idoneo a far superare ad ADER la qualità di semplice intimata. Quanto al ricorso, ha ritenuto che mancassero i requisiti di cui all'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., perché l'esposizione dei fatti di causa era inadeguata e le censure erano formulate in modo non intellegibile, spesso con frasi interrotte o incomplete. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva dimostrato il permanere dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo dopo lo ius superveniens di cui all'art. 3-bis d.l. 146/2021, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di provare il persistente interesse all'impugnazione nei giudizi pendenti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di Roma Capitale, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge era il vizio formalmente dedotto, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché non illustrata in modo intellegibile e specifico.
Richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione della cartella a persona qualificatasi come moglie convivente.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, nelle notifiche eseguite dai messi comunali o speciali, la consegna a familiare convivente richiede anche la raccomandata informativa.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione della cartella esattoriale.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa e l'indicazione specifica e intellegibile delle censure; la loro mancanza comporta inammissibilità.
L'interesse ad agire è stato letto in chiave dinamica; nel giudizio di opposizione all'estratto di ruolo, dopo lo ius superveniens, va dimostrato il persistente interesse all'impugnazione.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha limitato la possibilità di immediato ricorso contro l'estratto di ruolo ed è applicabile anche ai giudizi pendenti, imponendo la prova del persistere dell'interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere compiutamente la controversia e le ragioni dell'impugnazione senza ricorrere ad altri atti o fonti.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme invocate e con la giurisprudenza di legittimità.
- Un ricorso redatto in modo frammentario, con censure non intellegibili o incomplete, non soddisfa i requisiti di contenuto-forma richiesti dall'art. 366 c.p.c. e va dichiarato inammissibile.
- Nelle opposizioni all'estratto di ruolo, lo ius superveniens che limita l'immediata impugnabilità impone al ricorrente di dimostrare il perdurante interesse ad agire anche nei giudizi già pendenti.
- L'atto di costituzione non notificato alla controparte non equivale a rituale controricorso e non consente alla parte di assumere la posizione di controricorrente nel giudizio di legittimità.
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