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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11684/2021 del 05/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto inefficaci le istanze di definizione agevolata ex art. 9-bis legge 289/2002 per omesso o non integrale versamento delle rate; contestazioni relative alla motivazione e alla legittimità delle cartelle di pagamento emesse (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973), all'inserimento di poste non contestate, alla presunta ultrapetizione nella riliquidazione e alla nullità formale per carenza di motivazione; deduzione incidentale dell'Ufficio sul ruolo straordinario e questione preliminare sulla tempestività del ricorso per cassazione per effetto della riunione dei processi e della modifica del termine con L. n. 69/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Sul piano preliminare ha dichiarato infondata l'eccezione di tardività considerato che, pur essendo riuniti più processi, l'autonomia delle singole decisioni comporta che il termine breve di sei mesi ex art. 327 c.p.c. post L. 69/2009 si applicasse soltanto al giudizio instaurato dopo il 4.7.2009; per i procedimenti instaurati anteriormente permaneva il termine annuale. Nel merito la Corte ha confermato che: il condono previsto dall'art. 9-bis è condizionato all'integrale pagamento delle somme dovute, con conseguente inefficacia dell'istanza in caso di omissione nei pagamenti; la disciplina agevolativa non si applica all'IVA per contrasto con la normativa comunitaria; le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis sono sufficientemente motivate se richiamano le dichiarazioni presentate e riportano il dettaglio degli addebiti con riscontri; l'assorbimento degli appelli da parte della CTR ha implicato l'annullamento implicito della cartella sostitutiva; le doglianze sulla motivazione e sulle poste non contestate non hanno ottenuto accoglimento per mancata dimostrazione specifica. Spese compensate tra intimata Equitalia e nulla su di essa essendo rimasta intimata.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono previsto è una misura clemenziale condizionata all'integrale pagamento delle somme dovute; il pagamento rateale definisce la lite solo se tutte le condizioni di pagamento vengono rispettate, diversamente l'istanza diviene inefficace.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 1 comma 45

    Prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata; nel caso concreto la società ha presentato una seconda dichiarazione integrativa alla riapertura ma non ha adempiuto integralmente ai pagamenti richiesti.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento ai sensi dell'art. 36-bis può soddisfare l'obbligo motivazionale con il richiamo alle dichiarazioni, purché il dettaglio degli addebiti sia indicato e riscontri l'esposizione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Rilevante per le liquidazioni IVA; in relazione all'IVA la Corte ha ribadito che la disciplina di condono nazionale non può derogare agli obblighi della normativa comunitaria.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, artt. 53 e 68

    Art. 68 richiamato in primo grado per questioni di decorrenza degli interessi; art. 53 invocato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia omesso pronuncia o violato i requisiti di specificità delle censure.

  • Codice di Procedura Civile, art. 327 comma 1 e art. 112

    art. 327 c.p.c., comma 1; art. 112 c.p.c.

    Art. 327: termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha precisato l'applicabilità del termine breve solo ai processi instaurati dopo il 4.7.2009. Art. 112: la mancata espressa pronuncia su questioni assorbite non costituisce nullità quando l'assorbimento rende superflua la decisione sulla questione.

  • L. n. 69 del 2009, art. 46 comma 17

    Modifica il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la rilevanza temporale di tale modifica rispetto ai singoli giudizi riuniti.

  • Direttiva VI (77/388/CEE) e diritto UE in materia di IVA

    Il Tribunale ha richiamato il principio che misure nazionali che escludano sanzioni o la corretta applicazione/riscossione dell'IVA sono incompatibili con la disciplina comunitaria, imponendo la disapplicazione della norma nazionale in relazione all'IVA.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art. 9-bis legge 289/2002 è condizionata all'integrale adempimento degli importi dovuti: pagamenti mancati o non integrali rendono inefficace l'istanza di condono.
  • La disciplina di condono nazionale non può incidere sul regime IVA in contrasto con il diritto dell'Unione Europea: le misure che esentano da sanzioni per l'IVA possono essere disapplicate.
  • La cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36-bis soddisfa l'obbligo di motivazione anche mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente, se il dettaglio degli addebiti è indicato e riscontrabile.
  • La riunione formale di processi connessi non elimina l'autonomia delle singole decisioni; i termini e gli effetti di impugnazione si valutano rispetto a ciascun processo, salvo esigenze di coordinamento che non ledano la difesa.
  • L'assorbimento delle questioni da parte del giudice d'appello può comportare un'annullamento implicito o l'impossibilità di decidere su atti sostituiti: ciò non costituisce automaticamente omissione di pronuncia se l'assorbimento giustifica la decisione.
  • Le doglianze sul vizio di motivazione o sulla carenza di specificità nelle eccezioni devono essere formulate in modo circostanziato; censure generiche e prive di riscontri sono destinate a essere rigettate.

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