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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11688/2021 del 05/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto, da parte della CTP, dell'istanza di rimborso (o riconoscimento) del credito d'imposta relativo a forniture di gas per uso industriale fatturate nel 2008 a utenti aventi diritto al beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998. L'Agenzia aveva dichiarato l'istanza tardiva, richiamando il termine biennale di cui all'art. 14 del TUA e, alternativamente, il termine procedurale di presentazione stabilito dall'art. 1 del DPR n. 361/1999 (giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre). HERA COMM deduceva che il credito d'imposta è una misura compensativa/perequativa e non un rimborso per pagamento indebito, per cui il termine biennale dell'art. 14 TUA non sarebbe applicabile; inoltre contestava l'assimilazione del suo caso alla fattispecie dei pagamenti indebiti e la perentorietà del termine previsto dal DPR 361/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il credito d'imposta previsto dagli artt. 8, comma 10, della legge n. 448/1998 e 1, comma 5, del DPR n. 361/1999 è uno strumento compensativo/perequativo e non configura pagamento indebito soggetto alla disciplina di decadenza biennale dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 (TUA). La Corte ha richiamato precedenti conformi e ha affermato che l'art. 14 è norma di stretta interpretazione applicabile solo ai rimborsi per pagamenti indebiti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni non assorbite e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14

    art. 14, comma 2 (termine biennale per il rimborso degli importi versati)

    Il termine biennale di decadenza per il rimborso si applica esclusivamente ai pagamenti indebiti; è norma di stretta interpretazione e non trova applicazione ai crediti d'imposta di natura compensativa

  • legge n. 448/1998, art. 8, comma 10, lett. c)

    Istituisce il credito d'imposta per determinate forniture energetiche a favore di utenti in particolari aree; tale credito ha natura compensativa/perequativa e non costituisce rimborso per pagamento indebito

  • d.P.R. n. 361/1999, art. 1

    art. 1, comma 3 (termine: giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre per la presentazione delle istanze dei fornitori)

    Stabilisce modalità e termini amministrativi per l'accredito del credito d'imposta da parte dei fornitori; la Corte ha ritenuto che l'eventuale richiamo al termine biennale dell'art. 14 TUA non sia pertinente quando la pretesa ha natura di credito compensativo

  • codice civile, art. 2033

    Riferimento alla disciplina del pagamento indebito; la sentenza distingue la fattispecie dei pagamenti indebiti (art. 2033 c.c.) dalla fattispecie del credito d'imposta previsto dalla legge

  • decreto legge n. 193/2016

    Richiamato in motivazione quale intervento normativo successivo che ha riscritto talune disposizioni del TUA; la Corte applica il testo ratione temporis pertinente alla fattispecie esaminata

Massime di principio

  • Distinguere sempre la natura della pretesa: i crediti d'imposta previsti per finalità compensative o perequative non vanno automaticamente ricondotti alla disciplina dei rimborsi per pagamento indebito; ciò può incidere sui termini di decadenza applicabili
  • Il termine biennale dell'art. 14 TUA si applica ai rimborsi per pagamenti indebiti e va interpretato restrittivamente; non può essere esteso a istituti che la legge qualifica come benefici/crediti
  • I termini amministrativi per la presentazione delle istanze (es. DPR 361/1999) regolano la procedura di accredito, ma la loro violazione non equivale automaticamente all'applicazione della decadenza biennale prevista per i rimborsi indebitamente versati; occorre valutare separatamente la natura sostanziale del diritto invocato
  • In casi analoghi è importante documentare la titolarità del credito e argomentare la natura compensativa del beneficio, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata che distingue crediti e rimborsi indebiti
  • Se l'amministrazione eccepisce tardività basandosi sull'art. 14 TUA, il contribuente può contestare tale doglianza sostenendo l'irrilevanza del termine biennale quando si tratti di crediti d'imposta di natura compensativa; in caso di accoglimento della tesi, la controversia sarà rimessa al giudice a valle per la decisione sul merito e sulle spese

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