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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11787/2021 del 05/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex coniuge obbligato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile di 2.000 euro mensili riconosciuto alla ex coniuge con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale di Vicenza aveva respinto l’istanza e la Corte d’appello di Venezia, con decreto del 23 ottobre 2018, aveva rigettato il reclamo. A sostegno della revisione, il ricorrente aveva dedotto, da un lato, che nel giudizio di divisione concluso con sentenza del Tribunale di Vicenza del 16 febbraio 2017 alla beneficiaria era stato attribuito in proprietà esclusiva un appartamento del valore di 290.000 euro, già compreso nella comunione legale; dall’altro, che la beneficiaria aveva rinunciato gratuitamente a diritti ereditari verso la madre, relativi a una quota del valore indicato di 26.600 euro, compresa la possibilità di esercitare l’azione di riduzione in occasione della vendita di un immobile da parte della sorella. La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante l’attribuzione dell’immobile, qualificandola come variazione meramente qualitativa del patrimonio, e aveva considerato la rinuncia ereditaria una scelta individuale, non rilevante senza prova che una scelta diversa avrebbe prodotto un apprezzabile incremento patrimoniale. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’irrilevanza dell’assegnazione esclusiva dell’immobile e denunciato violazione di legge e vizio motivazionale. Con il secondo ha censurato l’omessa valutazione della rinuncia ereditaria quale possibile fatto sopravvenuto idoneo a migliorare la condizione economica della beneficiaria e ad alterare l’equilibrio patrimoniale. Con il terzo ha lamentato gli eccessivi esborsi cui era costretto e l’impossibilità di farvi fronte, denunciando violazione di legge e illogicità della decisione.

La decisione

La Corte ha accolto, nei termini precisati in motivazione, il primo e il secondo motivo. Ha stabilito che l’attribuzione in proprietà esclusiva di un immobile già compreso nella comunione legale è astrattamente deducibile nel giudizio di revisione dell’assegno e può incidere sull’assetto patrimoniale fissato in sede di divorzio; il giudice deve verificarne concretamente gli effetti, senza negarne la rilevanza sulla base di un’astratta qualificazione della divisione. Ha inoltre ritenuto apodittica la motivazione sulla rinuncia ereditaria: occorre valutare se l’accettazione della quota indicata avrebbe determinato un apprezzabile miglioramento delle condizioni economiche della beneficiaria, eventualmente svolgendo una più completa istruttoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non individuando le statuizioni impugnate né le ragioni della censura. La Corte ha ricordato che la revisione non consente una nuova e autonoma valutazione dei presupposti originari dell’assegno, ma richiede l’accertamento di circostanze sopravvenute che abbiano alterato il precedente equilibrio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898

    nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile (L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, succ. mod.), il giudice è tenuto a valutare “se e in che misura l’esigenza di riequilibrio (delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile) non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacchè, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza”

    Nel determinare o rivedere l’assegno divorzile, il giudice deve considerare se la divisione dei beni della comunione legale abbia già soddisfatto, in tutto o in parte, l’esigenza di riequilibrio patrimoniale.

  • art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898

    il fatto posto a base del motivo, vale a dire l’assegnazione alla A. di un appartamento in proprietà esclusiva per effetto della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, in data 16 febbraio 2017, all’esito del giudizio di divisione, è astrattamente deducibile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, succ. mod., nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio precedentemente fissate nella sentenza del Tribunale, in data (OMISSIS)

    La sopravvenuta attribuzione esclusiva di un bene già in comunione può essere dedotta nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio, se potenzialmente idonea a incidere sull’assetto patrimoniale precedente.

  • art. 143, comma 3, c.c.

    In conseguenza della scelta del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, l’autonomia riconosciuta al singolo coniuge nella libera destinazione dei redditi di lavoro e dei frutti ricavati dai beni individuali (cfr. art. 177 c.c., lett. b-c, art. 178 c.c. e art. 179 c.c., lett. d) trova un limite nel dovere di contribuzione tra i coniugi di cui all’art. 143 c.c., comma 3 e art. 148 c.c., che è espressione del medesimo principio solidaristico che opera anche nella fase post-coniugale, alle condizioni poste dalla L. n. 898 del 1970, succ. mod. (art. 5, comma 6).

    Il dovere di contribuzione tra i coniugi limita l’autonomia di destinazione di talune risorse individuali nel regime di comunione legale ed è espressione del principio solidaristico rilevante anche nella fase post-coniugale.

  • art. 148 c.c.

    In conseguenza della scelta del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, l’autonomia riconosciuta al singolo coniuge nella libera destinazione dei redditi di lavoro e dei frutti ricavati dai beni individuali (cfr. art. 177 c.c., lett. b-c, art. 178 c.c. e art. 179 c.c., lett. d) trova un limite nel dovere di contribuzione tra i coniugi di cui all’art. 143 c.c., comma 3 e art. 148 c.c., che è espressione del medesimo principio solidaristico che opera anche nella fase post-coniugale, alle condizioni poste dalla L. n. 898 del 1970, succ. mod. (art. 5, comma 6).

    Il dovere di contribuzione tra i coniugi è richiamato quale limite all’autonomia patrimoniale individuale e manifestazione del principio solidaristico che rileva, alle condizioni di legge, anche dopo il divorzio.

  • art. 194 c.c.

    Ed infatti, all’atto dello scioglimento della comunione, l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali (art. 194 c.c.) indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall’entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune (cfr. Cass. n. 19454 del 2012), senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi (ad esempio, ai fini dell’acquisto di un bene in comunione), non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria

    Nello scioglimento della comunione legale, attivo e passivo si ripartiscono in parti uguali, senza che la diversa entità degli apporti dei coniugi consenta di dimostrare quote differenti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La motivazione offerta nella sentenza impugnata – secondo cui “avrebbe dovuto provarsi che una diversa scelta dell’ A. avrebbe potuto comportare un apprezzabile accrescimento delle risorse patrimoniali nella sua disponibilità” – è apodittica e dunque censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    È censurabile per vizio motivazionale una motivazione apodittica che non valuti la potenziale incidenza di una rinuncia ereditaria sulle condizioni patrimoniali rilevanti ai fini della revisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revisione dell’assegno divorzile, la divisione successiva di beni già ricompresi nella comunione legale può costituire un fatto sopravvenuto rilevante quando l’attribuzione esclusiva di un bene sia potenzialmente idonea a modificare l’assetto patrimoniale accertato al momento del divorzio. Il giudice deve valutarne gli effetti concreti e motivare sulla loro incidenza, senza escluderne in astratto la rilevanza in ragione della natura dichiarativa della divisione.
  • La rinuncia gratuita a diritti successori può essere valutata nel giudizio di revisione dell’assegno divorzile se l’accettazione dei diritti rinunciati avrebbe potuto determinare un apprezzabile miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario. La natura individuale della scelta non esonera il giudice dall’esaminare la sua possibile incidenza sull’equilibrio patrimoniale, anche mediante istruttoria.
  • La revisione delle condizioni economiche del divorzio non consente una nuova e autonoma valutazione dei presupposti originari dell’assegno: richiede l’accertamento di circostanze sopravvenute, di fatto o di diritto, che abbiano alterato in senso migliorativo o peggiorativo l’equilibrio precedente.
  • Nello scioglimento della comunione legale tra coniugi, attivo e passivo sono ripartiti in parti uguali, indipendentemente dall’entità degli apporti individuali alla formazione del patrimonio comune; la comunione legale non è assimilabile alla comunione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieDivorzioAssegno di mantenimento e divorzile
RamiFamiglia
IstitutiOnere della prova

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