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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11687/2021 del 05/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti e di un sistema di "frodi carosello" (anche mediante la società Marvin s.r.l.) e ha ritenuto la DEDEM coinvolta come "società filtro", con conseguente disconoscimento della detrazione IVA per gli esercizi 2005-2007. La ricorrente deduceva plurime censure (13 motivi) tra cui contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione di norme processuali (artt. 112, 115, 116 c.p.c.), errata valutazione probatoria, violazione del diritto UE circa i presupposti per il disconoscimento della detraibilità IVA, violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, co.7, L. 212/2000) e questioni sanzionatorie (ius superveniens).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il processo con riferimento esclusivo agli avvisi relativi ai periodi d'imposta 2005 e 2006 in conseguenza della definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017; ha rigettato il ricorso per il resto (in particolare con riferimento al periodo 2007), confermando di fatto la riforma operata dalla CTR che aveva accertato la frode carosello, la mancata rilevanza soggettiva delle fatture e la consapevolezza o comunque la grave mancanza di diligenza della DEDEM. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (e liquidazione in euro 11.000,00 oltre spese prenotate) e indicazione della eventuale applicabilità del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 comma 1 quater, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. n. 50/2017

    Ha consentito la definizione agevolata per gli avvisi relativi al 2005 e 2006; per tali periodi la materia del contendere è stata dichiarata estinta.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione prospettati (nullità per contraddittorietà, violazione di legge, omesso esame, ecc.); la Corte ha esaminato i motivi ritenendo infondate le censure di merito o inammissibili quelle dirette a sindacare valutazioni probatorie.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Prevede l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire ed esaminare le osservazioni del contribuente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata esplicita indicazione nell'atto impositivo della valutazione delle osservazioni non determina automaticamente la nullità dell'atto, salvo effettiva lesione di diritti o garanzie.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato nelle doglianze relative al divieto, per il giudice, di sostituirsi alla motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia illegittimamente integrato la motivazione dell'accertamento.

  • art. 56, comma 4, D.P.R. n. 633/1972

    Norma riferita alla deducibilità/detraibilità IVA; il giudice di merito ha valutato la sua applicabilità nel quadro probatorio della frode carosello.

  • art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972

    La CTR ha ritenuto non direttamente applicabile l'articolo per diversità dei beni, ma ne ha valorizzato il principio che evidenzia l'anomalia dei prezzi quale indice probatorio di frode carosello.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997 (modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 158/2015)

    Riferita alla disciplina del minimo edittale delle sanzioni; la Corte ha affermato che l'affermazione di uno ius superveniens migliorativo non rende automaticamente illegittima la sanzione applicata se il contribuente non dimostra in concreto l'applicabilità della misura più favorevole.

  • art. 13, DPR 115/2002, comma 1-bis e comma 1-quater

    Richiamati in relazione all'eventuale raddoppio del contributo unificato quando ricorrono talune pronunce: la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il possibile versamento dell'ulteriore importo.

  • Principi di diritto della Corte di Giustizia (giurisprudenza UE) in materia di IVA

    La Corte nazionale ha applicato il principio secondo cui, per disconoscere la detrazione IVA, l'Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario dell'operazione che questa si inseriva in un'evasione (anche per via presuntiva con elementi oggettivi specifici); se l'Amministrazione prova ciò, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima richiesta.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione contesta fatture come emesse per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, incombe all'Amministrazione l'onere di provare la consapevolezza del destinatario o che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto conoscere l'inesistenza del contraddittore; la prova può essere anche presuntiva ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici.
  • Elementi quali assenza di contratti, mancata documentazione di supporto, margini anomali, modalità di consegna sospette, e riscontri investigativi (es. PVC, scambi di e-mail) possono essere valutati congiuntamente come indizi idonei a dimostrare l'esistenza di una frode e la consapevolezza o la grave mancanza di diligenza del compratore.
  • Una sentenza di definizione agevolata che estingue il rapporto controversiale per periodi specifici rende cessata la materia del contendere per quei periodi e rende inammissibili i motivi di ricorso relativi a quegli anni per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata esplicitazione, nell'atto di accertamento, della valutazione delle osservazioni del contribuente ai sensi dell'art. 12, co.7, L. 212/2000 non determina automaticamente la nullità dell'atto: è necessaria la dimostrazione di una lesione concreta di diritti o garanzie.
  • Le censure in Cassazione che mirino a riformare valutazioni di merito o probatorie della Corte d'appello sono, di norma, inammissibili o infondate se non indicano un vizio di diritto chiaro; la Suprema Corte non sostituisce il giudice di merito nella rivalutazione delle evidenze.
  • L'eventuale norma successiva più favorevole (ius superveniens) non riduce automaticamente sanzioni tributarie: il contribuente deve dedurre e provare in concreto l'applicabilità della normativa più favorevole alla fattispecie.

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