Cassazione Civile, Ordinanza n. 32273/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva proceduto, per l'anno 2002, a una ricostruzione analitico-induttiva del maggior reddito di un imprenditore individuale operante nel commercio al dettaglio di prodotti da forno, emettendo avviso di accertamento e irrogando sanzioni. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR della Sicilia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, oltre che degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nell'affermare che una sola presunzione non basti a fondare l'accertamento di maggiori ricavi. Con il secondo motivo deduceva, in via conseguenziale, la violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e dei principi di motivazione amministrativa, perché la CTR aveva ritenuto l'atto carente di motivazione proprio sulla base dell'erronea premessa circa l'insufficienza di una sola presunzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla disciplina delle presunzioni semplici e sul fatto che il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, purché grave e preciso. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia per un nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di presunzioni
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
consente la rettifica dell'imponibile IVA mediante presunzioni nell'accertamento tributario
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova e alla prova presuntiva
le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un unico elemento purché grave e preciso
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo relativo alla motivazione dell'avviso di accertamento
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo relativo alla motivazione dell'avviso di accertamento
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari
richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
Massime di principio
- In tema di presunzioni semplici, il requisito della concordanza non impone necessariamente la pluralità degli indizi: il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento presuntivo, purché sia grave e preciso.
- Nel processo tributario, l'accertamento analitico-induttivo può essere sostenuto da una presunzione unica, se dotata dei caratteri richiesti dalla legge; non è corretto escluderne in astratto l'idoneità probatoria per il solo fatto che sia isolata.
- Quando il giudice di merito fonda il proprio ragionamento su una premessa giuridica errata in materia di presunzioni, la relativa statuizione sull'insufficienza dell'accertamento e sulla motivazione dell'atto deve essere cassata.
- La valutazione della prova presuntiva va compiuta verificando gravità, precisione e, ove presenti, concordanza degli elementi, ma la mancanza di pluralità non è di per sé decisiva.
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