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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15385/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA chiesto da una società che operava nell’attuazione di progetti pubblici per la banda larga. La società aveva emesso fatture verso il Ministero competente applicando l’aliquota ordinaria del 21% su somme anticipate nella fase esecutiva dei lavori, mentre i subappaltatori avevano applicato l’aliquota agevolata del 10% per prestazioni riconducibili alle attività effettivamente svolte. La società ha quindi chiesto la restituzione della differenza tra l’IVA fatturata al Ministero e quella effettivamente dovuta. L’Amministrazione ha negato il rimborso per tardività. In appello l’Ufficio ha ottenuto riforma della sentenza di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata cumulabilità tra sospensione straordinaria COVID e sospensione feriale, con conseguente tempestività dell’appello dell’Ufficio; 2) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o insufficiente; 3) violazione delle norme su rimborso IVA e decadenza, contestando il dies a quo individuato dai giudici di merito e sostenendo che il termine dovesse decorrere dal 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese prevista dalla disciplina del progetto, oppure che dovesse applicarsi la prescrizione decennale propria dell’indebito oggettivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la cumulabilità tra sospensione COVID-19 e sospensione feriale dei termini. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza di merito indicava in modo sufficiente le ragioni della tardività dell’istanza. Sul terzo motivo, pur correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha confermato il dispositivo: per il rimborso IVA in questione si applica l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non la prescrizione decennale; il termine biennale decorre dal momento in cui il contribuente può avvedersi dell’erronea applicazione dell’IVA, coincidente nel caso concreto con l’emissione/ricezione delle fatture da parte del subappaltatore con aliquota agevolata e non con la data del 31 dicembre 2015, che rileva solo nei rapporti interni col Ministero e non verso l’Amministrazione finanziaria. La domanda di rimborso del 28 novembre 2017 è stata quindi ritenuta tardiva. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore importo dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o error in procedendo.

  • artt. 38 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati in relazione al regime dei termini processuali e della sospensione dei termini per le impugnazioni tributarie.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    interpretato nel senso che la sospensione emergenziale dei termini processuali per COVID-19 si cumula con la sospensione feriale.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    richiamato insieme alle norme emergenziali sulla sospensione dei termini processuali.

  • art. 1 l. n. 742 del 1969

    la sospensione feriale dei termini resta applicabile anche dopo la sospensione COVID-19.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di requisiti della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"

    norma residuale e di chiusura per i rimborsi non disciplinati da disposizioni speciali; nel caso concreto il termine biennale decorre dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione, individuato nella fatturazione che rende percepibile l’erronea applicazione dell’IVA.

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, ma escluso in favore del regime speciale decadenziale tributario.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel quadro della disciplina IVA e della rivalsa; non ritenuto decisivo per la soluzione del caso.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    escluso perché il credito non era esposto in dichiarazione IVA.

  • art. 30-ter d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come disciplina successiva, non applicabile ratione temporis, ma coerente con il sistema già ricavabile dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 203 direttiva 2006/112/CE

    l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura; la fattura fa sorgere l’obbligazione tributaria anche in assenza di operazione imponibile reale.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    il diritto alla detrazione presuppone un’operazione effettivamente imponibile nella misura dovuta; se l’operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la detrazione per la parte non dovuta è esclusa.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per il principio secondo cui la detrazione presuppone l’esistenza di un’imposta dovuta su operazioni imponibili reali.

  • art. 63 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per la rilevanza del fatto generatore dell’imposta ai fini IVA.

  • art. 4, par. 3, TUE

    richiamato nel motivo di ricorso per il principio di leale cooperazione, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 56, par. 1, Regolamento generale

    invocato dalla ricorrente come termine finale per l’ammissibilità delle spese, ma ritenuto irrilevante ai fini del dies a quo del rimborso verso l’Erario.

  • art. 249 TFUE

    richiamato per sostenere la diretta applicabilità del regolamento europeo, ma senza incidere sulla decadenza dal rimborso IVA.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA non previsti da una specifica disciplina di settore, trova applicazione l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, quale norma residuale, con termine biennale di decadenza dalla data del pagamento o, se successiva, dal verificarsi del presupposto della restituzione.
  • Quando il credito IVA non risulta esposto in dichiarazione, non opera la prescrizione decennale dell’indebito oggettivo: la domanda di rimborso resta soggetta al termine decadenziale speciale del processo tributario.
  • Nel caso di IVA erroneamente applicata in fattura, il presupposto della restituzione coincide con il momento in cui il contribuente può percepire l’erronea imposizione, normalmente collegato all’emissione/ricezione della fattura che espone l’aliquota non dovuta, non con termini interni di rendicontazione verso terzi pubblici o finanziatori.
  • La data finale di ammissibilità delle spese prevista dalla disciplina del progetto o dal regolamento che governa i rapporti interni tra beneficiario e amministrazione concedente non determina, di per sé, il dies a quo della decadenza verso l’Amministrazione finanziaria, se non coincide con il presupposto tributario della restituzione.
  • La fatturazione può determinare l’esigibilità dell’IVA anche prima dell’esecuzione della prestazione, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina IVA; in tal caso, il momento di emissione della fattura assume rilievo anche per il decorso dei termini di rimborso.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta per l’emergenza COVID-19 è cumulabile con la sospensione feriale, poiché le due discipline rispondono a ratio distinte e la seconda non è assorbita dalla prima.
  • La motivazione è solo apparente quando la decisione non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica, purché contenga gli elementi essenziali della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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