Cassazione Civile, Ordinanza n. 21032/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Gli eredi di un socio deceduto avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla loro istanza di rimborso delle imposte versate per l'anno 2010 dal loro dante causa. La domanda di rimborso si fondava sulla successiva dichiarazione integrativa presentata dalla società di persone di cui il de cuius era socio, dalla quale emergeva l'azzeramento del reddito societario 2010 per effetto della detassazione di un investimento ambientale realizzato nell'ambito della c.d. Tremonti ambiente; di conseguenza, sostenevano i contribuenti, era venuta meno anche la quota di reddito imputata al socio e già tassata. In primo grado il ricorso era stato respinto per ritenuta carenza di prova dei presupposti dell'agevolazione. In appello i contribuenti avevano prodotto ulteriore documentazione, tra cui fatture relative all'impianto fotovoltaico e il conto patrimoniale 2010, ottenendo la riforma della decisione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i contribuenti non avessero dato prova idonea dei presupposti e dell'ammontare dell'investimento agevolabile; (2) violazione dell'art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, deducendo l'assenza di elementi documentali necessari a verificare la quantificazione dell'investimento, la sua rappresentazione in bilancio e la comunicazione ministeriale; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per mancata considerazione dell'eccezione di tardività della domanda di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR, confermando la tempestività della richiesta di rimborso, aveva implicitamente rigettato l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia. Nel merito, la Corte ha comunque riaffermato che la dichiarazione dei redditi è, di regola, una dichiarazione di scienza emendabile anche in sede contenziosa quando comporti un prelievo non dovuto; ha inoltre ribadito che il termine per la dichiarazione integrativa a favore non incide sul termine di decadenza per l'istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973. Ha quindi confermato che, nel caso concreto, il termine di 48 mesi per il rimborso decorreva dal momento in cui è divenuta certa la cumulabilità tra conto energia e Tremonti ambiente, cioè dal d.m. 5 luglio 2012, con conseguente tempestività dell'istanza del 11 giugno 2015. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
La norma sull'onere della prova non può essere invocata per censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere un riesame del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non il cattivo apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito della questione o eccezione non espressamente trattata.
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
Disciplina la c.d. Tremonti ambiente; il beneficio può essere riconosciuto anche successivamente, se ne ricorrono i presupposti e la cumulabilità con altri incentivi è ammessa.
art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
Consente di correggere errori ed omissioni mediante dichiarazione integrativa entro i termini dell'attività accertatrice.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa a favore è utilizzabile entro il termine previsto, ma tale limite incide sull'utilizzo del credito in compensazione e non sul diritto di far valere l'errore in contenzioso o di chiedere il rimborso nei termini dell'art. 38 d.P.R. 602/1973.
Richiamato per chiarire che il limite temporale dell'integrativa a favore opera ai fini della compensazione del credito risultante dalla rettifica.
Il termine di decadenza di quarantotto mesi per l'istanza di rimborso decorre, nel caso di specie, dal momento in cui è divenuta fruibile l'agevolazione per effetto del chiarimento normativo sulla cumulabilità.
art. 53 Cost.
La pretesa tributaria non può comportare un prelievo superiore a quello dovuto in base alla capacità contributiva; per questo le dichiarazioni possono essere emendate se determinano un'imposizione indebita.
art. 97 Cost.
L'azione amministrativa deve essere improntata a correttezza e non può mantenere un prelievo non dovuto.
art. 25, comma 10, d.lgs. 28/2011
Richiamato in relazione alla tariffa incentivante del conto energia, oggetto della questione di cumulabilità con la Tremonti ambiente.
art. 19 d.m. 5 luglio 2012
Ha chiarito e superato l'incertezza sulla cumulabilità tra conto energia e Tremonti ambiente, rendendo possibile l'accesso al beneficio anche successivamente.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non applicato nel caso di specie poiché l'Agenzia delle Entrate, soccombente, è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione, attendibilità o sufficienza delle prove raccolte.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla prova in denuncie di violazione di legge: il sindacato di legittimità non copre il riesame del compendio istruttorio, salvo omesso esame di un fatto decisivo o motivazione meramente apparente.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione del giudice implichi il rigetto dell'eccezione o della domanda non espressamente esaminata.
- La dichiarazione dei redditi, di regola, è una dichiarazione di scienza e può essere emendata anche in sede contenziosa per correggere errori di fatto o di diritto che comportino un'imposizione maggiore di quella dovuta.
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore incide sull'utilizzo del credito in compensazione, ma non preclude la tutela contenziosa del contribuente né l'istanza di rimborso nei termini propri della relativa disciplina.
- Quando un beneficio fiscale diviene concretamente fruibile solo a seguito di un chiarimento normativo o interpretativo sulla sua cumulabilità con altri incentivi, il termine per chiedere il rimborso può decorrere da tale momento e non dalla data originaria dell'investimento.
- Per ottenere in cassazione la cassazione della sentenza per violazione di legge relativa alla prova, occorre dimostrare un errore di sussunzione o di riparto dell'onere probatorio, non la semplice difformità tra la tesi del ricorrente e la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →