Cassazione Civile, Ordinanza n. 21134/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento per IVA e IRAP relativi all’anno 2014, emessi per contestare l’indebita deduzione di costi sostenuti a titolo di sponsorizzazione in favore di una associazione sportiva dilettantistica. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi deducendo, in sintesi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la nullità o insufficienza della motivazione degli atti per un richiamo errato all’anno di imposta nell’invito a comparire, e l’erroneità della decisione di merito che aveva escluso la deducibilità delle spese. In cassazione hanno articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 12 l. 212/2000 e 5 d.lgs. 218/1997, sostenendo che il contraddittorio preventivo fosse obbligatorio anche per l’accertamento "a tavolino" in materia di tributi armonizzati e che la sua omissione comportasse invalidità dell’atto; (2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 2 l. 241/1990, assumendo che la motivazione degli avvisi fosse solo apparente perché fondata su un presupposto fattuale erroneo circa l’invito a comparire e perché gli atti richiamati per relationem sarebbero stati viziati; (3) violazione dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 e dell’art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che le sponsorizzazioni verso ASD entro il limite di legge siano da considerare presuntivamente inerenti e integralmente deducibili, senza che potesse farsi leva sulla congruità/antieconomicità del costo. Nelle memorie i ricorrenti hanno inoltre cercato di superare il rilievo probatorio della sentenza impugnata richiamando la presunta applicabilità della presunzione assoluta di cui all’art. 90, comma 8, l. 289/2002 e la documentazione relativa all’attività promozionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella disciplina applicabile ratione temporis, il contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati è sì necessario, ma non è soggetto a forme vincolate; nel caso concreto l’invito a comparire, pur contenendo un errore materiale sull’annualità, era stato ritenuto idoneo a garantire il diritto di difesa e i contribuenti non avevano indicato quali specifiche difese avrebbero potuto far valere, mancando così la prova di resistenza. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: il ricorso non riportava testualmente il contenuto degli avvisi di accertamento né li allegava, con conseguente difetto di specificità, e comunque l’errore sull’anno nell’invito non incideva sulla motivazione degli avvisi, che erano sufficienti a rendere comprensibile la pretesa tributaria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito non avevano escluso la deducibilità per antieconomicità o per eccesso del costo, ma avevano negato in fatto la prova dell’effettivo pagamento delle somme e della natura di ASD del beneficiario, ossia i presupposti stessi per l’operatività della presunzione di cui all’art. 90, comma 8, l. 289/2002. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
La Corte esclude l’applicabilità del comma 7 al caso, poiché riguarda le ipotesi di accesso presso la sede dell’impresa, mentre qui l’accertamento era a tavolino.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del preteso obbligo di contraddittorio preventivo.
La Corte rileva che la disposizione, introdotta successivamente, non si applica ratione temporis alla vicenda.
Invocato per censurare la motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ribadisce che la motivazione era comunque comprensibile.
Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione dell’atto amministrativo.
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche (...) costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
La norma introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza delle sponsorizzazioni, purché ricorrano i presupposti di legge: soggetto sponsorizzato qualificabile come ASD, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale e svolgimento di specifica attività promozionale da parte del beneficiario.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
Richiamato dai ricorrenti per la deducibilità dei costi, ma la Corte osserva che il tema presupponeva prima la prova dell’effettivo esborso e della natura del beneficiario.
art. 74, comma 2, d.P.R. 917/1986
Richiamato nel testo dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 come norma di qualificazione della spesa come pubblicitaria.
Viene richiamata la proposta di definizione accelerata e la successiva decisione conforme alla proposta.
Richiamata la memoria depositata dai ricorrenti dopo la proposta di definizione accelerata.
La Corte applica la condanna aggravata al pagamento di somme a favore dell’Amministrazione e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario anche negli accertamenti a tavolino, ma la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza.
- Il contraddittorio preventivo non è soggetto a forme vincolate: è sufficiente che l’Amministrazione assicuri un’effettiva possibilità di interlocuzione, anche mediante strumenti diversi da un’audizione formalizzata, e un errore materiale nel contenuto dell’invito non determina automaticamente nullità se non incide sulla difesa.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento richiede specificità: occorre riportare o allegare gli atti di cui si contesta il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche presuppone, oltre al rispetto del limite quantitativo, la prova dell’effettivo esborso, della qualificazione del beneficiario e della specifica attività promozionale; solo allora opera la presunzione legale di natura pubblicitaria.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio: è consentito censurare solo l’erronea applicazione delle norme sulla prova o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
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