Cassazione Civile, Ordinanza n. 26720/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento riferita a vari tributi, dedotta come mai notificata. La curatela fallimentare della società aveva contestato, nell'ambito della domanda di insinuazione al passivo presentata dall'agente della riscossione nel 2018, sia la mancata prova della notifica della cartella sia la nullità dell'iscrizione a ruolo per decadenza e/o prescrizione. I giudici di merito avevano però accertato che la cartella era stata regolarmente notificata nel 2006 e avevano ritenuto prescritto il credito, essendo decorso oltre un decennio senza atti interruttivi sino all'insinuazione al passivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso contro l'estratto di ruolo fosse inammissibile perché, verificata la regolare notifica della cartella, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'atto impositivo originario e non l'estratto di ruolo; la ricorrente ha inoltre richiamato lo ius superveniens del 2021 sull'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia fosse del tutto disallineata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era fondata sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma sull'accertata regolare notifica della cartella e sulla conseguente prescrizione decennale del credito, per mancata attivazione della riscossione e assenza di atti interruttivi dal 2006 al 2018. La Corte ha osservato che il motivo non aggrediva specificamente tale statuizione e, perciò, risultava inammissibile. Ha inoltre precisato che la disciplina sopravvenuta sull'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo rileva nei giudizi in corso solo in caso di invalidità o nullità della notifica della cartella, non ricorrente nel caso esaminato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte vittoriosa era rimasta intimata. È stato infine richiamato il principio secondo cui il contributo unificato aggiuntivo non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'estratto di ruolo non fosse autonomamente impugnabile; la Corte non affronta nel merito la questione perché la censura non colpisce la ratio decidendi
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro difensivo sull'impugnazione degli atti del processo tributario
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per affermare la decadenza dall'impugnazione della cartella non tempestivamente contestata
art. 60, comma 1, lett. e, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
menzionato per descrivere la notifica della cartella mediante deposito nella casa comunale e affissione in caso di irreperibilità
art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
richiamato per la successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la Corte afferma che la norma sopravvenuta rileva nei giudizi pendenti solo se la cartella risulti invalidamente notificata; nel caso concreto non incide perché la notifica è stata accertata come regolare
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma introdotta dallo ius superveniens sull'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla diretta impugnazione del ruolo/cartella solo in casi tassativi di pregiudizio
la Corte ribadisce che, in difetto di disposizione speciale, il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si precisa che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare un profilo estraneo alla decisione; una critica del genere equivale, sul piano funzionale, a un motivo mancante ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo non può essere dedotta utilmente se la sentenza di merito ha fondato la decisione sull'accertamento della regolare notifica della cartella e su una distinta questione di prescrizione del credito.
- La sopravvenuta disciplina sull'estratto di ruolo non impugnabile opera, nei giudizi pendenti, solo quando sia in discussione l'inesistenza o nullità della notifica della cartella; se la notifica è stata validamente eseguita, la norma non sposta l'esito del giudizio.
- La regolare notifica della cartella non rende il credito della riscossione imprescrittibile: i tributi erariali, in assenza di una diversa previsione, soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre e continua a maturare in caso di inerzia dell'ente riscossore e in mancanza di atti interruttivi.
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