Sentenza del 30/01/2020 n. 1366 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima 101/2020 - RISCOSSIONE - Pignoramento presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Per ritenuta invalidità della notifica della cartella di pagamento - Giurisdizione del Giudice tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi (pignoramento presso terzi) per presunta invalidità/omessa notifica delle cartelle di pagamento che costituiscono il titolo del pignoramento; il ricorrente deduceva in particolare: mancata notifica delle cartelle indicate, invalidità della notifica via PEC per mancato rispetto della procedura (secondo tentativo e invio della raccomandata informativa) e mancata produzione degli originali / uso di allegati non in formato .p7m.
La decisione
La Commissione ha ritenuto preliminarmente di avere giurisdizione sul ricorso (richiamando il principio delle SS.UU. Cass. n. 13913/2017 secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi che impugna il pignoramento per vizio della notifica delle cartelle è devoluta al giudice tributario). Sul merito il ricorso è stato rigettato: l'Agenzia ha provato l'invio via PEC, l'esito negativo della casella risultante dall'INI-PEC, il deposito telematico presso il sito InfoCamere/Camera di Commercio e la successiva pubblicazione, da cui si è perfezionata la notifica al quindicesimo giorno come previsto dalla normativa vigente (art. 26 DPR 602/1973 richiamante art. 60 DPR 600/1973 e le modifiche normative). Le eccezioni sul formato dell'allegato (.pdf vs .p7m) e sulla produzione di copie/relate sono state ritenute insussistenti: la disciplina e la giurisprudenza ammettono la riferibilità degli atti ai sensi del sistema PEC e consentono la produzione di copie e la valutazione della loro conformità; eventuali vizi formali possono essere sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). Spese di giudizio a carico del ricorrente (Euro 2.800,00).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, co. 2
"La notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ... Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico ... e pubblicazione ... per la durata di quindici giorni"
La commissione ha ritenuto applicabile la disciplina vigente (modificata dal Dlgs e dai decreti-legge citati): se la PEC non è valida la notifica si perfeziona con la pubblicazione sul sito InfoCamere e decorso dei 15 giorni, legittimando così la notifica delle cartelle contestate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato dall'art. 26 DPR 602/1973; contiene la disciplina delle notificazioni tramite PEC e del deposito/pubblicazione quando la PEC è invalida o satura; la Commissione ha applicato il meccanismo che perfeziona la notifica al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (conv. con L. 4/12/2017 n. 172)
Ha introdotto/precisato la disciplina che regola la notifica delle cartelle via PEC e il perfezionamento mediante pubblicazione presso InfoCamere nei casi di PEC non valida: norma ritenuta applicabile ai fatti esaminati.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7‑quater
Norma che ha innovato l'art. 60 DPR 600/1973 relativamente alle notificazioni via PEC e alle conseguenze in caso di casella non valida o satura; utilizzata per spiegare la procedura del secondo invio e del deposito/pubblicazione.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento modalità notifiche via PEC)
Richiamato come regolamento tecnico sulle modalità di notifica via posta elettronica certificata; la certificazione di provenienza dell'atto è considerata sufficiente nel sistema previsto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 11 e 19
Art. 2 e 19 richiamati per stabilire la giurisdizione del giudice tributario sulle opposizioni agli atti esecutivi che impugnano il primo atto recante la volontà di procedere alla riscossione; art. 11 richiamato in tema di costituzione in giudizio dell'Agenzia.
Codice di procedura civile, art. 156
Richiamato in ordine alla possibilità di sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo; la Cassazione ha ritenuto applicabile tale istituto anche alle cartelle notificate via PEC con difetto formale (.pdf invece di .p7m).
Principio sulla prova per le copie: le copie fotografiche/fotostatiche hanno efficacia probatoria e la loro conformità può essere valutata dal giudice, salvo disconoscimento specifico e circostanziato da parte della controparte.
Cass. SS.UU. sentenza n. 13913/2017
"In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi ... è ammissibile e va proposta ... davanti al giudice tributario"
Principio di diritto che conferma la competenza del giudice tributario per le opposizioni agli atti esecutivi che hanno per oggetto la validità delle notifiche delle cartelle sottese al pignoramento.
Cass. sentenza n. 30000/2019 (SS.UU.)
Richiamata a proposito della legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia con avvocati del libero foro o con propri dipendenti; la questione però è stata ritenuta superata e non pregiudica il merito del ricorso.
Cass. ord. n. 6417/2019 (Sez. 6-5)
Rilevata dalla Commissione in tema di notifiche via PEC: la mancata trasmissione in formato .p7m non impedisce l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi che mira a contestare la validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento deve essere proposta davanti al giudice tributario.
- La notifica via PEC è efficace se inviata all'indirizzo risultante dall'INI‑PEC; se la casella risulta invalida o satura e il secondo invio fallisce, la procedura di deposito telematico su InfoCamere e la pubblicazione per 15 giorni perfezionano la notifica al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
- La produzione in giudizio di copie delle relate di notifica e delle attestazioni dell'Agente della Riscossione è generalmente sufficiente per provare l'avvenuta notifica, salvo disconoscimenti specifici, circostanziati e attendibili da parte del destinatario.
- Vizi formali della trasmissione via PEC (es. utilizzo di .pdf invece di .p7m) non determinano automaticamente l'annullamento dell'atto: la giurisprudenza ammette la sanatoria del vizio quando lo scopo della notifica è raggiunto.
- Se il ricorrente contesta specificamente il contenuto di un plico multiplo (più atti inseriti in una stessa spedizione), l'onere probatorio circa il contenuto grava sul mittente per dimostrare che tutti gli atti erano effettivamente contenuti nel plico; contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Nelle controversie occorre contestare in modo chiaro e circostanziato la conformità dei documenti prodotti; formule generiche di impugnazione della documentazione non pregiudicano la presunzione di validità delle copie prodotte dall'Amministrazione.
- Sulla legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia con avvocati del libero foro: la giurisprudenza di legittimità ha fornito criteri e, con orientamenti più recenti, ha chiarito le condizioni in cui ciò è ammissibile, ma tale questione è distinta dalla valutazione sulla regolarità delle notifiche.
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