Sentenza del 30/01/2020 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Atti tributari - Efficacia delle dichiarazioni dell'agente postale - Querela di falso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si discuteva l'efficacia della notifica dell'atto tributario: il ricorrente contestava che la notifica non fosse validamente perfezionata, opponendosi alle dichiarazioni rese dall'agente postale circa l'avviso di deposito inserito nella cassetta postale del destinatario e l'invio della raccomandata confermativa con indicazione di numero e data
La decisione
la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'agente postale sulle attività compiute nell'ambito dei propri compiti fanno prova sino a querela di falso; tra queste rientrano la modalità di inserimento dell'avviso di deposito nella cassetta postale e la dichiarazione relativa all'invio della raccomandata confermativa con numero e data. Ne consegue che, in mancanza di querela di falso, le dichiarazioni dell'agente postale hanno valore probatorio sufficiente a comprovare la validità della notifica, con esito favorevole alla parte resistente
Norme richiamate
Cass. Civ., n. 14574/2018
La pronuncia afferma che le dichiarazioni dell'agente postale fanno prova fino a querela di falso e ricomprendono la dichiarazione di inserimento dell'avviso di deposito nella cassetta e l'invio della raccomandata confermativa con numero e data
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'agente postale nell'esecizio delle sue funzioni costituiscono prova legittima della effettuazione delle operazioni di notifica e valgono fino a querela di falso: chi le contesta deve proporre la querela di falso per disporne la disattivazione probatoria
- In assenza di querela di falso tempestiva e fondata, l'amministrazione che esibisce la dichiarazione dell'agente postale e gli elementi identificativi della raccomandata (numero, data, avviso di ricevimento) ha efficacia probatoria sufficiente a dimostrare la validità della notifica
- Il contribuente che ritiene non avvenuta la notifica deve raccogliere ed esibire elementi contrari concreti (es. testimonianze, registrazioni, incongruenze formali nei documenti postali) e valutare la proposizione della querela di falso entro i termini previsti
- Dal punto di vista pratico, per mettere in discussione efficacemente una notifica tributaria è necessario reagire tempestivamente (impugnazione e/o querela di falso) e richiedere ogni documento postale relativo alla spedizione e all'avviso di deposito
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