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Sentenza

Sentenza del 30/01/2020 n. 59 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale impiegato come propellente per il trasporto di passeggeri. Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 7, paragrafi 2 e 3 - Nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" - Normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri - Principio della parità di trattamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il riconoscimento dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio commerciale utilizzato come propellente per il terzo trimestre 2017 per i servizi di noleggio autobus con conducente. L'Agenzia ha respinto la richiesta ritenendo che l'attività di noleggio con conducente non rientrasse tra le categorie beneficiarie previste dall'art. 24 ter del decreto legislativo n. 504/1995. La controversia verteva quindi sull'interpretazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE (nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" e possibilità per lo Stato membro di limitare l'agevolazione) e sulla possibilità per il privato di invocare direttamente tale disposizione per ottenere il beneficio e il rimborso delle accise versate.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che: (i) l'art. 7, par. 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE include nel suo ambito di applicazione anche un'impresa privata che svolge il trasporto di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente, purché i veicoli siano delle categorie M2 o M3 (definite dalla direttiva 70/156/CEE); (ii) la direttiva non ostava a una normativa nazionale che preveda l'aliquota ridotta solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, purché tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento. La verifica concreta del rispetto del principio della parità di trattamento è rimessa al giudice nazionale. Per le altre questioni (in particolare l'efficacia diretta del disposto) la Corte ha ritenuto superfluo pronunciarsi alla luce della risposta alla questione principale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE - art. 7, paragrafi 2 e 3

    par. 3, lett. b): "trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3"

    La nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" è definita in funzione dell'uso (trasporto merci o passeggeri con determinati veicoli) e non in funzione della natura pubblica o privata dell'operatore; inoltre, lo Stato membro può distinguere tra uso commerciale e non commerciale e può limitare l'agevolazione al trasporto regolare purché siano rispettati i livelli minimi e i principi dell'UE.

  • Direttiva 70/156/CEE

    Fornisce la definizione delle categorie di veicoli M2 e M3 cui la direttiva 2003/96/CE rinvia; la compatibilità dell'operatore con l'ambito della direttiva dipende dall'impiego di veicoli classificati come M2 o M3.

  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 24-ter

    definizione e condizioni per il gasolio commerciale e categorie di soggetti/attività beneficiarie

    La normativa nazionale può limitare l'agevolazione a determinate categorie (es. servizi regolari) ma tale limitazione deve rispettare il principio della parità di trattamento alla luce del diritto dell'Unione; spetta al giudice nazionale verificarne la conformità.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 - art. 6 (attuazione direttiva 2003/96/CE)

    Norma di recepimento che fissa l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nell'ordinamento italiano, contesto normativo rilevante per la controversia.

  • Principio generale: principio della parità di trattamento

    Il potere discrezionale degli Stati membri nell'attuare le esenzioni o riduzioni fiscali è vincolato al rispetto dei principi generali del diritto dell'UE, in particolare della parità di trattamento; non è ammesso un trattamento differenziato di servizi simili senza giustificazione oggettiva.

Massime di principio

  • Un'impresa privata che svolge noleggio autobus con conducente rientra nell'ambito dell'art. 7(3)(b) della direttiva 2003/96/CE se i veicoli impiegati sono delle categorie M2 o M3.
  • Gli Stati membri possono, entro i vincoli della direttiva, limitare l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale al trasporto regolare di passeggeri escludendo il trasporto occasionale, purché tale scelta rispetti il principio della parità di trattamento.
  • Per valutare una presunta discriminazione occorre confrontare la similitudine dei servizi dal punto di vista del consumatore medio: servizi che rispondono a esigenze diverse (trasporto regolare vs occasionale) possono essere trattati diversamente se la differenza è oggettivamente giustificata.
  • La compatibilità di una limitazione nazionale all'agevolazione fiscale non dipende solo dalla forma della limitazione ma dalla sua concreta applicazione: il giudice nazionale deve verificare caso per caso la conformità al principio di parità di trattamento.
  • Chi contesta un rigetto amministrativo dovrebbe documentare: la categoria dei veicoli (M2/M3), la natura regolare/occasionale del servizio secondo i criteri nazionali e comunitari, e ogni elemento che dimostri una discriminazione rispetto ad altri operatori nella stessa situazione competitiva.

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