Sentenza del 30/01/2020 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Contratto di finanziamento - Contratto di cessione del credito - Natura finanziaria - Alternatività Iva/Registro - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione dell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro su un atto di cessione del credito che ha natura di operazione finanziaria. La questione centrale era se l'atto dovesse assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro o se, in virtù del principio di alternatività con l'IVA, dovesse invece essere escluso da tale imposta in quanto l'operazione è in astratto soggetta all'IVA (anche se poi esentata ai sensi dell'art. 10 n.1 del DPR n.633/72).
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'atto di cessione del credito di natura finanziaria, essendo in astratto assoggettabile all'IVA (i prestiti/finanziamenti rientrano tra le prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, n.3 del DPR n.633/72), non è soggetto all'imposta proporzionale di registro. Pertanto l'atto non sconta l'imposta proporzionale in caso d'uso; quando si tratta di scritture private autenticate relative a operazioni soggette all'IVA esse, se registrate, sono soggette all'imposta fissa secondo l'art. 5, comma 2 del DPR n.131/86 e art.1 lett. b) della Tariffa Parte Seconda. In sintesi il ricorso del contribuente è accolto e non è dovuta l'imposta proporzionale di registro sull'atto di cessione del credito qualificato come operazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. n.131/86, art. 5 comma 2
stabilisce che le scritture private autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'IVA sono registrate in caso d'uso e scontano l'imposta in misura fissa; usata per confermare che gli atti relativi a servizi soggetti a IVA non devono pagare l'imposta proporzionale di registro
D.P.R. n.131/86, Tariffa Parte Seconda, art. 1 lett. b)
indica l'ambito delle scritture e l'applicazione dell'imposta fissa per quelle relative ad operazioni soggette ad IVA; richiamata per applicare la misura fissa alle scritture private autenticate concernenti operazioni assimilate a prestazioni di servizi
D.P.R. n.633/72, art. 3 comma 2 n.3
qualifica le operazioni incluse nell'ambito dell'IVA: nella dottrina giurisprudenziale i prestiti e le operazioni di finanziamento sono ricondotti alle prestazioni di servizi ai fini IVA, rilevando ai fini dell'alternatività
D.P.R. n.633/72, art. 10 n.1
prevede specifiche esenzioni IVA (tra cui talune operazioni finanziarie); nonostante l'esenzione sostanziale, la rilevanza ai fini dell'alternatività con l'imposta di registro si valuti sulla base della soggettività in astratto all'IVA
Cass. Civ. n. 24268/2015
giurisprudenza richiamata che conferma il principio della alternatività tra IVA e registro: se l'operazione è in astratto soggetta all'IVA, l'imposta di registro non trova applicazione nella misura proporzionale
Massime di principio
- Quando un atto documenta un'operazione che in astratto rientra tra le prestazioni di servizi soggette a IVA (anche se poi esente), non si applica l'imposta proporzionale di registro per effetto del principio di alternatività IVA/registro.
- Per le scritture private autenticate relative a operazioni soggette a IVA, la registrazione in caso d'uso è assoggettata all'imposta fissa prevista dalla Tariffa Parte Seconda e non all'imposta proporzionale.
- La qualificazione economica dell'operazione (es. natura finanziaria di una cessione di credito o di un prestito) è decisiva: se è riconducibile a una prestazione di servizi ai fini IVA, opera l'alternatività a favore del contribuente.
- L'esenzione IVA sostanziale (art. 10 DPR 633/72) non esclude automaticamente la rilevanza dell'operazione ai fini dell'alternatività; conta la soggettività in astratto all'IVA.
- In casi analoghi è opportuno documentare chiaramente la natura dell'operazione (contrattualistica, perizia, qualificazione contabile) e, se necessario, ottenere interpello o pronuncia amministrativa/giudiziale per evitare contestazioni dell'Erario.
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