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Sentenza

Sentenza del 30/01/2020 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Sequenza procedimentale atti - Mancata impugnazione nei termini atto presupposto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente ha tentato di contestare in sede giudiziale effetti di un procedimento di riscossione (iscrizione ipotecaria) facendo riferimento a vizi dell'atto presupposto; tuttavia l'atto presupposto non era stato impugnato nei termini di legge previsti a pena di decadenza dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92. La questione riguarda se sia possibile sollevare la nullità o il vizio dell'atto non impugnato attraverso l'impugnazione di un atto successivo che costituisce un ulteriore sviluppo procedimentale coerente.

La decisione

la Corte ha ritenuto che, scaduto invano il termine di impugnazione previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non è possibile rielevare giudizialmente i vizi dell'atto presupposto tramite l'impugnazione di un atto successivo che ne costituisce soltanto un ulteriore sviluppo procedimentale. Tale regola è giustificata da esigenze di certezza dei rapporti e stabilità degli atti amministrativi. È però prevista un'eccezione: se l'atto presupposto non è stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario (mancata notifica o comunicazione che abbia precluso la possibilità di impugnazione), l'impugnazione del primo atto successivo di cui il contribuente abbia effettiva conoscenza può essere estesa anche all'atto presupposto non notificato, in quanto questo rappresenta il vero pregiudizio alle posizioni soggettive del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/92

    la norma stabilisce il termine per l'impugnazione degli atti tributari e la conseguente decadenza se il termine non è rispettato; la giurisprudenza interpreta tale previsione come impedimento a sollevare in via incidentale vizi dell'atto presupposto tramite l'impugnazione di atti successivi, salvo il caso in cui l'atto presupposto non sia mai stato portato a conoscenza del destinatario.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione nei termini dell'atto presupposto produce la perdita del diritto di contestarlo anche tramite atti successivi che ne costituiscono l'evoluzione procedimentale.
  • L'eccezione riguarda solo i casi in cui l'atto presupposto non sia stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario: allora l'impugnazione del primo atto successivo conosciuto può estendersi all'atto originario non notificato.
  • Per il contribuente è fondamentale verificare tempestivamente la notifica/portata a conoscenza degli atti e, se necessario, agire subito per non decadere dal diritto di impugnazione.
  • In sede difensiva, se si impugna un atto successivo, bisogna documentare e dedurre espressamente la mancata notifica dell'atto presupposto per ottenere l'estensione dell'impugnazione.
  • La decisione tutela la certezza degli atti amministrativi: i rimedi contro presunti vizi formali o sostanziali vanno esercitati nel termine ordinario previsto dalla legge, salvo comprovata impossibilità di conoscenza.

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