Sentenza del 30/01/2020 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Termine ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 - Inosservanza in caso di fallimento del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Se l'avviso di accertamento debba essere emesso con o senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 nel caso in cui il contribuente sia stato dichiarato fallito. La questione si concentra sull'urgenza per l'Erario di intervenire nella procedura concorsuale e sulla compatibilità del termine per presentare osservazioni con la perdita della capacità di gestione del patrimonio da parte del fallito e con l'attività del curatore.
La decisione
La dichiarazione di fallimento giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Il giudice ha ritenuto che: (i) sussista un'urgenza dell'Erario a intervenire nella procedura concorsuale per tutelare la propria posizione, anche indipendentemente dalla possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché l'intervento può essere funzionale anche a proporre opposizioni contro posizioni di altri creditori; (ii) il fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio e il termine previsto per osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che opera sotto vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori e ha specifici oneri informativi. Conseguentemente l'avviso emesso senza rispetto del termine è legittimo.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 212/2000
Il comma 7 disciplina un termine dilatorio per la presentazione di osservazioni prima dell'emissione dell'atto di accertamento; tuttavia, nella situazione di fallimento del contribuente tale termine può essere derogato perché incompatibile con le esigenze di tutela dell'Erario nella procedura concorsuale e con il regime giuridico del fallito e del curatore.
Cass. Civ. n. 8892/2018
Precedente richiamato a sostegno della possibilità per l'Amministrazione finanziaria di adottare atti senza osservare il termine dilatorio quando sussistono esigenze connesse alla procedura concorsuale.
Cass. Civ. n. 13294/2016
Precedente richiamato circa la necessità di contemperare il diritto del contribuente alle garanzie procedimentali con l'esigenza dell'Erario di tutelare i propri crediti nella procedura concorsuale.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento del contribuente può giustificare l'adozione di atti tributari senza il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, quando ciò sia necessario a proteggere la posizione creditoria dello Stato nella procedura concorsuale.
- L'esistenza di un'insinuazione tempestiva al passivo non esclude l'urgenza dell'Erario: l'Amministrazione può dover intervenire prontamente per proporre azioni o opposizioni rilevanti anche rispetto ad altri creditori.
- Il fallimento comporta la perdita della capacità gestionale del contribuente; perciò le scadenze procedimentali concepite per il contribuente 'in proprio' possono risultare incompatibili con i poteri e gli obblighi del curatore e con il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori.
- Anche se l'avviso viene emesso senza rispettare il termine dilatorio, rimangono possibili le impugnazioni (amministrative o giurisdizionali) da parte del curatore o dei soggetti legittimati nella procedura concorsuale; è quindi importante documentare l'urgenza e la funzionalità dell'intervento dell'Amministrazione.
- Per gli operatori (curatore, contribuente, Amministrazione) è consigliabile prestare attenzione alla tempestiva comunicazione e allo scambio informativo nell'ambito del procedimento concorsuale, e valutare la possibilità di contestare l'accertamento nell'ambito sia del giudizio tributario sia delle azioni concorsuali ove pertinenti.
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