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Sentenza

Sentenza del 30/01/2020 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Termine ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 - Inosservanza in caso di fallimento del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Se l'avviso di accertamento debba essere emesso con o senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 nel caso in cui il contribuente sia stato dichiarato fallito. La questione si concentra sull'urgenza per l'Erario di intervenire nella procedura concorsuale e sulla compatibilità del termine per presentare osservazioni con la perdita della capacità di gestione del patrimonio da parte del fallito e con l'attività del curatore.

La decisione

La dichiarazione di fallimento giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Il giudice ha ritenuto che: (i) sussista un'urgenza dell'Erario a intervenire nella procedura concorsuale per tutelare la propria posizione, anche indipendentemente dalla possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché l'intervento può essere funzionale anche a proporre opposizioni contro posizioni di altri creditori; (ii) il fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio e il termine previsto per osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che opera sotto vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori e ha specifici oneri informativi. Conseguentemente l'avviso emesso senza rispetto del termine è legittimo.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Il comma 7 disciplina un termine dilatorio per la presentazione di osservazioni prima dell'emissione dell'atto di accertamento; tuttavia, nella situazione di fallimento del contribuente tale termine può essere derogato perché incompatibile con le esigenze di tutela dell'Erario nella procedura concorsuale e con il regime giuridico del fallito e del curatore.

  • Cass. Civ. n. 8892/2018

    Precedente richiamato a sostegno della possibilità per l'Amministrazione finanziaria di adottare atti senza osservare il termine dilatorio quando sussistono esigenze connesse alla procedura concorsuale.

  • Cass. Civ. n. 13294/2016

    Precedente richiamato circa la necessità di contemperare il diritto del contribuente alle garanzie procedimentali con l'esigenza dell'Erario di tutelare i propri crediti nella procedura concorsuale.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento del contribuente può giustificare l'adozione di atti tributari senza il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, quando ciò sia necessario a proteggere la posizione creditoria dello Stato nella procedura concorsuale.
  • L'esistenza di un'insinuazione tempestiva al passivo non esclude l'urgenza dell'Erario: l'Amministrazione può dover intervenire prontamente per proporre azioni o opposizioni rilevanti anche rispetto ad altri creditori.
  • Il fallimento comporta la perdita della capacità gestionale del contribuente; perciò le scadenze procedimentali concepite per il contribuente 'in proprio' possono risultare incompatibili con i poteri e gli obblighi del curatore e con il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori.
  • Anche se l'avviso viene emesso senza rispettare il termine dilatorio, rimangono possibili le impugnazioni (amministrative o giurisdizionali) da parte del curatore o dei soggetti legittimati nella procedura concorsuale; è quindi importante documentare l'urgenza e la funzionalità dell'intervento dell'Amministrazione.
  • Per gli operatori (curatore, contribuente, Amministrazione) è consigliabile prestare attenzione alla tempestiva comunicazione e allo scambio informativo nell'ambito del procedimento concorsuale, e valutare la possibilità di contestare l'accertamento nell'ambito sia del giudizio tributario sia delle azioni concorsuali ove pertinenti.

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