Sentenza del 30/01/2020 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia, a seguito di controllo per incongruenze nello studio di settore WG40UA e dopo richiesta documentale, ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2012-2015 imputando maggiori redditi d'impresa e indebito credito IVA. In particolare ha disconosciuto come ricavi: €290.000 (acconto/fattura relativa a contratto preliminare poi rescisso e fattura stornata), €108.115,99 e €53.289 (importi contabilizzati come riaddebiti di costi sostenuti per conto terzi e imputati contemporaneamente a costi sospesi), ritenendoli non riconducibili a ricavi caratteristici e dunque non rilevanti ai fini del test di operatività ex art.30 L.724/1994. Per il 2015 ha inoltre recuperato un credito IVA di €19.647 sul presupposto che la società fosse non operativa per più periodi e quindi non potesse più riportare l'eccedenza di credito, irrogando sanzione pari al 90% del credito. I ricorrenti hanno contestato l'interpretazione dell'ufficio sostenendo che si trattava di investimenti/costi poi riaddebitati (da considerare come ricavi figurativi per superare il test) e che esistevano oggettive circostanze ostative (ritardi autorizzativi, mancanza di finanziamenti, crisi del settore) giustificanti la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo; inoltre hanno contestato il recupero e la sanzione IVA poiché il credito non era stato utilizzato.
La decisione
La Commissione ha respinto i ricorsi nella parte relativa ai recuperi IRES, IRAP e alle imputazioni ai soci ai fini IRPEF, ritenendo corretta la disapplicazione degli importi contestati ai fini del calcolo del reddito minimo: gli importi contestati non sono stati ritenuti ricavi caratteristici e la società non ha superato il test di operatività ex art.30 L.724/1994. Invece ha accolto parzialmente il ricorso relativo all'IVA 2015: ha dichiarato non dovuta la maggiore imposta IVA di €19.647 (cioè non ha trasformato in imposta dell'anno 2015 l'impossibilità di riportare il credito in futuro) e ha rideterminato la sanzione prevista ex art.5 comma 4 D.Lgs.471/1997 da €17.682,30 al valore proporzionato di €2.000. Spese compensate per metà; i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento della restante metà delle spese, liquidata in €1.500.
Norme richiamate
art. 30 Legge n.724/1994
commi rilevanti: comma 1 (percentuali per operazioni rilevanti ai fini IVA), comma 4 (divieto di riportare eccedenza credito IVA dopo tre periodi non operativi), comma 4-bis (disapplicazione per oggettive situazioni impeditive)
La Commissione ha applicato la disciplina sulle società di comodo ritenendo che i riaddebiti di costi e le somme derivanti da acconti/fatture stornate non costituiscano ricavi caratteristici utili al superamento del test di operatività; ha inoltre ritenuto sussistere la condizione che impedisce il riporto dell'eccedenza di credito IVA per i periodi successivi ma ha escluso che ciò generi un'immediata imposta dovuta nell'anno in cui il credito è stato dichiarato.
art. 5, comma 4 D.Lgs. 471/1997
La norma consente l'applicazione di una sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta o della differenza di credito indicato; la Commissione ha ritenuto legittimo sanzionare l'indicazione infedele del credito anche se non utilizzato, ma ha disapplicato la quantificazione automatica al 90% per violare il principio di proporzionalità, riducendo la sanzione a €2.000.
art. 11, 1° lett. b) Legge n.212/2000
Norma invocata dai ricorrenti in via subordinata (principio di disapplicazione per situazioni oggettive); la Commissione non ha ritenuto provate circostanze esterne e oggettive tali da giustificare la disapplicazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 07/04/2017
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che il credito non utilizzato non avrebbe dovuto essere sanzionato; la Commissione ha ritenuto che la circolare non escluda l'applicabilità della sanzione per indicazione infedele e l'ha respinta come argomento decisivo.
Cass. n. 20463/2019
Corte di legittimità citata per l'affermazione che la sanzione ex art.5, c.4 colpisce l'indicazione infedele in dichiarazione a prescindere dal concreto utilizzo del credito.
Cass. n. 23506/2018
Corte citata per il principio che la quantificazione automatica della sanzione può eccedere il necessario e che il giudice deve graduare la sanzione alla luce del principio di proporzionalità, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria.
Massime di principio
- I rimborsi o riaddebiti di costi sostenuti per conto terzi, se contabilizzati in pari misura a costi sospesi e a contropartita, non costituiscono ricavi caratteristici e non rilevano per il superamento del test di operatività ex art.30 L.724/1994.
- Un acconto o caparra fatturato non genera ricavo fino al trasferimento della proprietà: se il preliminare è rescisso e la fattura stornata, non si produce effetto reddituale.
- Per disapplicare la disciplina sulle società di comodo per oggettive cause impeditive è necessario fornire prove specifiche e documentali (ritardi autorizzativi imputabili a terzi, tentativi documentati di finanziamento, evidenze oggettive sulla impossibilità di vendita/locazione), non argomentazioni generiche sul mercato o sulla crisi.
- L'indicazione in dichiarazione di un credito IVA superiore a quello spettante integra una violazione sanzionabile ai sensi dell'art.5, c.4 D.Lgs.471/1997 anche se il credito non è stato effettivamente utilizzato; tuttavia il giudice deve graduare la sanzione in modo proporzionato al caso concreto.
- L'impossibilità futura di utilizzare un credito IVA (es. per effetto della normativa sulle società di comodo) non può automaticamente trasformarsi in una maggiore imposta dovuta nell'anno in cui il credito è stato dichiarato: l'accertamento deve distinguere tra la perdita della possibilità di riporto e la nascita di un debito dell'anno.
- In sede di controllo fiscale è fondamentale una corretta documentazione contabile che evidenzi la natura dei movimenti (costi capitalizzati, riaddebiti, acconti) e prove oggettive sulle cause esterne per evitare la qualificazione come società non operativa.
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