Cassazione Civile, Ordinanza n. 15343/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo conosciuto dall’opponente soltanto in occasione di un accesso agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate in data 23 agosto 2018. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione. In Cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: (1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c. per avere il giudice ritenuto valido il disconoscimento delle copie dei referti di notifica; (2) omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie e sulla mancata verificazione; (3) nullità della sentenza per avere ritenuto notificate per compiuta giacenza cartelle/avvisi senza prova della raccomandata informativa; (4) violazione della l. n. 890/1982, art. 8, e dell’art. 2697 c.c.; (5) violazione della l. n. 53/1994, art. 3-bis, per notifiche via PEC dell’INPS; (6) nullità per asserita inesistenza delle notifiche via PEC provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA; (7) motivazione apparente o incoerente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. La Corte ha anche rilevato la tardività della costituzione dell’Agenzia della riscossione e ha richiamato il principio sul giudicato interno in tema di interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, osservando che tale interesse era stato riconosciuto in appello senza specifica impugnazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il disconoscimento delle copie era stato valutato dal giudice di merito come generico e quindi inefficace; tale apprezzamento è stato considerato conforme alla giurisprudenza sulla necessità di una contestazione chiara, specifica e circostanziata della conformità della copia all’originale. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato come tardive le doglianze sui vizi formali delle notifiche, trattandosi di eccezioni da proporre con opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio. Ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo perché nuove questioni, sollevate per la prima volta in cassazione, in difetto di specifico capo di sentenza sul punto. Il settimo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito è stata giudicata completa, logica e comprensibile, non essendo ravvisabile un vizio di motivazione al livello del "minimo costituzionale". La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del solo INPS, poiché la costituzione dell’Agenzia della riscossione è stata ritenuta tardiva, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla prova documentale e al disconoscimento della paternità/autenticità delle scritture.
Richiamati per la disciplina del disconoscimento della scrittura privata e dei relativi accertamenti.
La contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale deve essere chiara, specifica e circostanziata, altrimenti è inefficace.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia.
Richiamata in relazione alla notificazione a mezzo posta e alla compiuta giacenza.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla ritualità delle notifiche.
Richiamata con riferimento alle notifiche via PEC.
Invocato per asserita mancanza di motivazione della sentenza di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
Richiamato per la tardività della costituzione di una parte resistente in cassazione.
Richiamato per la tardività della costituzione di una parte resistente in cassazione.
Le eccezioni sui vizi formali della notificazione dei titoli dovevano essere proposte con tale rimedio entro il termine perentorio.
art. 29, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1996, n. 46
Il rinvio alle norme del codice di rito è stato utilizzato per affermare la tardività delle contestazioni sui vizi formali delle notifiche.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato, in relazione allo ius superveniens sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma con limite del giudicato interno.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
Richiamato quale norma sopravvenuta che disciplina l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifica, chiara e circostanziata: non bastano formule generiche o onnicomprensive, né una mera negazione indiscriminata dell'intero fascicolo documentale.
- L'apprezzamento del giudice di merito circa la genericità o l'inefficacia del disconoscimento di una copia documentale costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
- Le doglianze sui vizi formali della notificazione di cartelle o avvisi di addebito, quando attengono alla validità dell'atto notificatorio e non alla sua inesistenza, devono essere proposte con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio previsto; se formulate tardivamente sono inammissibili.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito e non coperte da un capo di sentenza specificamente censurato.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale: la sentenza è censurabile solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Lo ius superveniens sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo opera fino alla decisione, ma non può superare un espresso giudicato interno formatosi sulla sussistenza dell'interesse non impugnato.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto, la parte ricorrente è tenuta anche all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
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