Cassazione Civile, Ordinanza n. 03244/2025 del 09/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, della domanda di insinuazione proposta dall’agente della riscossione per crediti tributari e accessori complessivamente molto elevati, ritenuta tardiva dal giudice delegato e poi dal tribunale. Secondo la curatela e i giudici di merito, il ritardo non era scusabile: tra la dichiarazione di fallimento, la consegna del processo verbale di constatazione, la notifica degli avvisi di accertamento e il deposito della domanda era trascorso un tempo non congruo, tanto da escludere la non imputabilità dell’inerzia richiesta per le domande ultratardive ex art. 101, ultimo comma, l.fall. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 101, u.c., l.fall. e dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente imputato all’Agenzia il ritardo a partire dalla ricezione del PVC; con il secondo hanno dedotto falsa applicazione dell’art. 101, u.c., l.fall. in relazione all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, affermando che, una volta venuta a conoscenza del credito per causa non imputabile, l’amministrazione avrebbe potuto insinuarsi entro un anno da tale conoscenza; con il terzo hanno lamentato violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato la specialità dei termini di accertamento tributario e la giustificabilità dell’emissione degli avvisi dopo circa otto mesi dal PVC. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’amministrazione finanziaria e l’esattore devono presentare la domanda di insinuazione tardiva entro il termine annuale dell’art. 101 l.fall. e, soprattutto, devono attivarsi immediatamente una volta conosciuto il fallimento, senza potersi giovare dei più lunghi termini previsti per accertamento, iscrizione a ruolo e cartella; inoltre, ove venga meno l’impedimento, non è consentito utilizzare comunque l’intero termine annuale, essendo necessaria una reazione in un tempo ragionevolmente contenuto, valutazione rimessa al giudice di merito. È stata anche respinta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite e dichiarata inammissibile la sollecitazione di rinvio pregiudiziale UE, ritenuta generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo tardiva e non scusabile l’insinuazione del credito erariale. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della procedura fallimentare, nonché alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 101, ultimo comma, l.fall.
Per le domande di insinuazione tardiva o ultratardiva il creditore, compresa l’amministrazione finanziaria, deve rispettare il termine annuale e, in ogni caso, attivarsi in un termine ragionevole quando cessi l’impedimento allegato; il ritardo non è scusabile solo per i tempi ordinari di accertamento e formazione del titolo.
I termini di accertamento tributario non giustificano di per sé il ritardo nell’insinuazione al passivo fallimentare; l’ente impositore deve comunque predisporre tempestivamente il titolo per l’ammissione.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La disciplina del termine dilatorio dello statuto del contribuente non consente di derogare alla regola fallimentare sulla tempestiva insinuazione del credito.
Il termine per l’accertamento IVA non vale come causa automatica di scusabilità della tardiva insinuazione al passivo.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi si ponevano in contrasto con orientamenti di legittimità consolidati.
È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria ulteriore, valorizzando la manifesta inammissibilità del ricorso e la consolidazione dei principi violati.
La Corte ha seguito la proposta di definizione accelerata, ritenendola condivisibile.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate per la collocazione privilegiata del credito insinuato.
Massime di principio
- L’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione, quando intendano insinuare crediti in una procedura fallimentare, devono rispettare il termine annuale dell’art. 101, ultimo comma, l.fall. e non possono invocare automaticamente i più lunghi termini previsti dalla disciplina tributaria per accertamento e formazione del titolo.
- La valutazione della scusabilità del ritardo nell’insinuazione ultratardiva richiede che il creditore si attivi subito dopo aver acquisito la conoscenza del credito o cessato l’impedimento; non è ammissibile attendere comunque l’intero anno se ciò compromette la ragionevole durata della procedura.
- La conoscenza del fallimento impone all’ente impositore un dovere di immediata attivazione per predisporre il titolo necessario all’insinuazione, dovendo i tempi di attività interna essere contenuti entro il minimo strettamente necessario.
- I termini ordinari per emissione di avvisi di accertamento, iscrizione a ruolo e cartella non costituiscono di per sé causa di non imputabilità del ritardo nell’ammissione al passivo.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi proposta, il ricorso che riproponga la medesima questione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
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