Cassazione Civile, Ordinanza n. 02597/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008: l'Ufficio ha contestato alla società la distribuzione di dividendi alla controllante olandese senza applicazione della ritenuta alla fonte, ritenendo abusiva l'operazione e sostenendo che la società estera fosse solo formalmente interposta per beneficiare della Direttiva madre-figlia; è stato quindi richiesto il pagamento delle ritenute per infedele dichiarazione del sostituto d'imposta e, separatamente, sono state irrogate sanzioni per omesso versamento. La CTP aveva annullato gli atti sul merito, mentre la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la società ha proposto dieci motivi, centrati su: difetto di motivazione e omessa considerazione delle osservazioni al PVC; errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 27-bis D.P.R. 600/1973 e delle norme procedimentali invocate; mancata verifica dello scopo della detenzione della partecipazione e della qualità di beneficiario effettivo della controllante; motivazione apparente; omesso esame di circostanze decisive sull'assenza di società conduit; errata gestione del profilo sanzionatorio e mancata applicazione del favor rei; assenza di colpevolezza del sostituto d'imposta; omessa pronuncia sulle richieste di annullamento delle sanzioni. L'Agenzia ha proposto due motivi, contestando l'annullamento della sanzione per infedele dichiarazione e, subordinatamente, l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, poiché prende atto che la società ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022, allegando successivamente le quietanze dei pagamenti e non risultando alcun diniego dell'Ufficio; in udienza l'Avvocatura dello Stato ha confermato la regolarità della procedura e chiesto l'estinzione del giudizio. Perciò il processo viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata della lite tributaria e, se regolarmente perfezionata, comporta l'estinzione del giudizio
art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
termine (30 settembre 2024)
termine entro il quale l'Ufficio può eventualmente comunicare il diniego della definizione
art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000
richiamato nel primo motivo come parametro sulla motivazione dell'avviso di accertamento rispetto alle osservazioni al PVC
art. 27-bis D.P.R. n. 600/1973
richiamato quale disciplina della Direttiva madre-figlia e del regime di esenzione dalla ritenuta sui dividendi
art. 11, commi 12 e 13, L. n. 413/1993
invocato dalla contribuente quale norma procedimentale ritenuta applicabile
richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
richiamato per lamentare omessa pronuncia su specifiche domande o eccezioni
artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 471/1997
invocati per la disciplina delle sanzioni tributarie applicate alla vicenda
art. 3, secondo comma, D. Lgs. n. 472/1997
richiamato dal contribuente a sostegno dell'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria
artt. 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 472/1997
richiamati per contestare la sussistenza della colpevolezza del sostituto d'imposta e chiedere l'annullamento delle sanzioni
art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 41/1997
richiamato dall'Ufficio a sostegno della censura sulla sanzione per infedele dichiarazione
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è stata validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta e i pagamenti risultano perfezionati, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di definizione agevolata regolarmente attivata e non contestata nei suoi presupposti essenziali, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti dalle parti, restando assorbita ogni censura sul merito dell'accertamento e delle sanzioni.
- Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione della controversia prevale sulla decisione delle questioni sostanziali e processuali dedotte nei ricorsi principali e incidentali.
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